Amministratori

Obblighi di trasparenza anche sui regolamenti che definiscono i criteri per erogazioni/sovvenzioni

Si tratta di vantaggi direttamente e chiaramente quantificabili in termini economico-monetari

di Alberto Barbiero

Le amministrazioni pubbliche e gli organismi in controllo pubblico devono pubblicare i regolamenti in base ai quali attribuiscono benefici e gli atti con cui dispongono l'erogazione di vantaggi direttamente e chiaramente quantificabili in termini economico-monetari.

L'Autorità nazionale anticorruzione ha definito, con la deliberazione n. 468/2021, le indicazioni operative per l'applicazione degli articoli 26 e 27 del Dlgs 33/2020, che attualizzano le linee-guida in materia di trasparenza sugli obblighi specifici in materia di sovvenzioni, contributi e altri benefici.

L'Anac chiarisce anzitutto che le previsioni contenute nell'articolo 26, comma 1 comportano la necessaria pubblicazione dei regolamenti e degli atti amministrativi generali adottati in attuazione di regolamenti o leggi, che riguardano sia i sussidi, gli indennizzi, i premi, i contributi volti ad accordare un vantaggio economico a persone fisiche ed enti pubblici e privati che le prestazioni relative a servizi pubblici, caratterizzate, per lo più, da finalità socio-assistenziali.

Le amministrazioni, in base all'articolo 12 della legge 241/1990, non operano in assoluta libertà, ma sono tenute a rispettare il fondamentale canone di uguaglianza tra cittadini o altri soggetti aspiranti beneficiari, evitando ingiustificate discriminazioni, secondo criteri stabiliti nella normativa e negli atti dell'amministrazione.

L'Autorità evidenzia come proprio alla luce di tale principio di uguaglianza debba essere letta anche la ratio del comma 1 dell'articolo 26 che è quella di dare trasparenza ai criteri che guidano la discrezionalità dell'amministrazione nella scelta dei beneficiari, dell'imparzialità delle scelte, del buon andamento dell'azione amministrativa e del buon uso delle risorse pubbliche.

Devono essere pertanto pubblicati i criteri di distribuzione, non solo degli aiuti e sovvenzioni consistenti in erogazioni di denaro, ma anche di qualsiasi tipologia di vantaggio economico derivante da prestazioni rese da enti pubblici, inclusi quelli di natura assistenziale (che siano diverse e distinte dalle prestazioni del Ssn). Secondo l'Anac, le prestazioni di natura assistenziale, infatti, pur non avendo un valore chiaramente quantificabile in termini di controvalore monetario, consentono, comunque, un risparmio economico a favore del beneficiario.

In relazione agli obblighi di pubblicazione previsti dal comma 2 dell'articolo 26 (relativi ai singoli atti concessori o erogativi di risorse) l'Autorità chiarisce che tale disposizione va letta in stretto collegamento sia con l'articolo 27 (che elenca gli elementi informativi essenziali che gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati devono possedere) sia con la precisa quantificazione economica che il legislatore fissa, pari a mille euro nel corso dell'anno solare a favore del medesimo beneficiario.

Le erogazioni in base al comma 2 dell'articolo 26 devono, quindi, essere chiaramente e direttamente quantificabili in termini economico-monetari, dovendo sussistere la possibilità di verificare che abbiano un importo superiore a mille euro in un anno nei confronti dello stesso beneficiario. La pubblicazione degli atti di concessione è infatti condizione prevista ai fini di efficacia degli atti adottati.

Per l'attuazione degli obblighi di trasparenza previsti dal comma 2 dell'articolo 26 del Dlgs 33/2013, l'Anac precisa che si devono considerare, quindi, tutti gli atti con cui le amministrazioni e gli enti dispongono l'erogazione di vantaggi in denaro.

Tenendo conto dell'esemplificazione rappresentata nelle indicazioni operative, le amministrazioni pubbliche e gli organismi in controllo pubblico nel quadro applicativo della norma devono ricomprendere i sussidi (contributi economici di natura assistenziale), gli indennizzi (contributi economici solidali), i premi, i contributi volti a incentivare una attività considerata di pubblico interesse, le sovvenzioni in senso stretto (ad esempio quelle finalizzate ad agevolare l'esercizio di attività imprenditoriali mediante l'erogazione o di contributi a fondo perduto o di finanziamenti a tasso agevolato).

Le amministrazioni e gli organismi in controllo pubblico non devono invece pubblicare gli atti di concessione riferiti a tutti i servizi o prestazioni non consistenti in erogazioni di denaro o di finanziamento non direttamente e chiaramente quantificabili in termini economico-monetari.

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