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Concorsi, la decisione della commissione è valida anche se manca la firma di alcuni componenti

Se è palese che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato dall'organo coinvolto

di Pietro Alessio Palumbo

Con la sentenza n. 8233/2023, il Tar Lazio ha chiarito che il collegamento per via telematica di alcuni componenti della Commissione o delle sottocommissioni concorsuali nonché la loro mancata sottoscrizione del verbale non inficia sotto alcun profilo gli atti della procedura selettiva. Ciò perché in ogni caso non è annullabile l'atto adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma qualora sia palese che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato dall'organo coinvolto.

Il giudice capitolino ha evidenziato che per quanto attiene ai verbali della procedura concorsuale essi hanno la funzione di attestare il compimento dei fatti svolti in modo tale che sia sempre verificabile la regolarità dell'iter procedurale seguito per la formazione della volontà collegiale; permettendo così un controllo sulle attività svolte. E ciò senza che sia necessaria una indicazione minuta delle singole attività che sono state compiute e delle singole opinioni espresse. Pertanto distinguendo tra atto documentato e verbale ed anche tra documento e verbale in cui si conserva l'atto già valido, l'iter logico seguito per l'adozione di una deliberazione da parte di un organo collegiale deve emergere dalla deliberazione stessa e non dal verbale della seduta, poiché a quest'ultimo è affidato il solo compito di certificare fatti storici già accaduti e di assicurare la certezza delle determinazioni che sono già state adottate; e, pertanto, già entrate a fare parte del mondo giuridico. La mancanza o il difetto di verbalizzazione non comportano, quindi, l'inesistenza dell'atto amministrativo, poiché inequivocabilmente la determinazione di volontà da parte dell'organo è distinta dalla sua proiezione formale.

Discende che un mero difetto della verbalizzazione non comporta l'inesistenza dell'atto amministrativo. Dal punto di vista contenutistico, la proiezione formale della volontà dell'organo coinvolto finisce per svolgere una funzione di certificazione pubblica; contenendo e rappresentando i fatti e gli atti giuridicamente rilevanti che è necessario siano conservati per le esigenze probatorie aventi fede privilegiata, dal momento che derivano da un pubblico ufficiale; e che fondamentalmente si sostanziano nell'attendibilità in merito alla provenienza dell'atto, alle dichiarazioni compiute innanzi al pubblico ufficiale, ai fatti avvenuti dinanzi a lui.

Il Tar di Roma ha infine evidenziato che il verbale non deve necessariamente essere prodotto ed approvato in contemporaneità con la seduta dell'organo collegiale, ben potendo invece essere redatto anche in un momento successivo al provvedimento deliberativo adottato nella seduta. Peraltro, a ben vedere, il compito di provvedere alla sua formazione è devoluto al segretario, ossia a un membro della Commissione di concorso non dotato del potere deliberativo, ma soltanto della funzione di assicurare il regolare svolgimento delle sedute dell'organo collegiale come riportate nel verbale della seduta.

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