Amministratori

Fuochi d'artificio, illegittima la norma del regolamento comunale che ne vieta l'utilizzo

La materia non è di competenza dell'ente locale e si pone in contrasto con il principio di proporzionalità

di Amedeo Di Filippo

È illegittima la norma regolamentare con cui il Comune vieta di accendere fuochi d'artificio, in quanto la materia non è di competenza dell'ente locale e si pone in contrasto con il principio di proporzionalità, essendo fonte occasionale di inquinamento. Lo afferma il Tar Lombardia con la sentenza n. 2034/2022.

Il fatto
Alcuni operatori del settore della vendita e commercializzazione al minuto e all'ingrosso di articoli pirotecnici, coadiuvati da Assogiocattoli, hanno censurato la norma del regolamento comunale con cui si stabilisce il divieto di accendere fuochi d'artificio nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 marzo. Norma che a loro dire risulterebbe lesiva delle libertà individuali e della libertà di iniziativa economica, illegittima oltre che per manifesta illogicità, contraddittorietà e falsità dei presupposti anche per difetto di attribuzione e incompetenza in quanto il comune non potrebbe intervenire nemmeno nel disciplinare le attività che determinano l'inquinamento atmosferico e impattano sulla qualità dell'aria, essendo tale ambito soggetto a riserva di legge statale e regionale.
Il Tar Lombardia dichiara fondato il ricorso, partendo dall'assunto che la potestà regolamentare comunale, che trova fondamento nell'articolo 117, sesto comma, terzo periodo, della Costituzione e nell'articolo 7 del Tuel, non delinea una riserva intangibile di funzioni né esclude che il legislatore possa modulare gli spazi dell'autonomia, ma circoscrive la potestà regolamentare ai compiti affidati ai comuni la cui disciplina spetta di regola agli enti sovraordinati.

La competenza
La norma del regolamento comunale che stabilisce il divieto di accendere fuochi d'artificio interferisce con una materia – quella dei materiali esplodenti – di competenza legislativa (e regolamentare) esclusiva statale, disciplinata dal Dlgs 123/2015, attuativo della direttiva n. 2013/29. I giudici amministrativi rilevano che la disposizione censurata, sebbene adottata nel perseguimento di finalità di tutela ambientale rientranti nella titolarità del comune, si pone in netto contrasto con la normativa sovraordinata ed eccede il suo ambito di competenza. Più in dettaglio, sia la disciplina europea che quella statale hanno perimetrato in maniera puntuale i limiti di utilizzo, considerando espressamente anche le finalità di tutela ambientale e dunque contemperando i due interessi in conflitto: quello degli operatori economici del settore dei fuochi di artificio e quelli pubblici (salute, sicurezza, ambiente, ecc.), così realizzando un assetto che non può essere modificato a livello locale, pena l'introduzione di regimi territoriali differenziati lesivi dei principi di uniformità e in contrasto con la libertà di iniziativa economica sancita dalla Costituzione e dal diritto europeo.

La tutela dell'ambiente
Per il Tar Lombardia nemmeno la normativa in materia di qualità dell'aria abilita il comune ad adottare norme regolamentari derogatorie della normativa primaria riguardante l'utilizzo del materiale pirotecnico. E questo perché il Dlgs 155/2010 affida alle regioni la competenza ad adottare un piano che introduca le misure necessarie per agire sulle principali sorgenti di emissione aventi un impatto negativo sulla qualità dell'aria e lo spazio di intervento del comune è limitato all'adozione di strumenti coerenti con gli indirizzi regionali. Il comune può certo ricorrere al potere regolamentare per disciplinare le funzioni di cui è titolare, purché la sovrapposizione sia strettamente funzionale al perseguimento dell'obiettivo "proprio" del comune e non rappresenti un tentativo di regolamentare surrettiziamente materie avulse dalla propria competenza.
D'altro canto il divieto posto dal regolamento comunale è rigido e assoluto e non ammette deroghe: si riferisce all'intero territorio comunale, ha una durata di sei mesi, riguarda tutte le tipologie di fuochi di artificio, anche quelle di limitato impatto, e prescinde dalle effettive condizioni della qualità dell'aria. E i fuochi d'artificio non appartengono alle principali fonti di emissioni inquinanti, considerati tali se non per il giorno del 1° gennaio. Da qui la sproporzione del divieto assoluto di utilizzo di tutte le tipologie di fuochi di artificio per un periodo così ampio e con riguardo a tutto il territorio comunale, adottato a prescindere dall'effettivo livello di polveri sottili presenti nell'aria.

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