Personale

Pubblico impiego, «sì» alla revoca anticipata dell'incarico dirigenziale nella Asl per ragioni organizzative

Con diritto alla conservazione del trattamento economico a condizione che ci sia una copertura finanziaria

di Andrea Alberto Moramarco

È legittima la revoca anticipata da parte dell'Asl di un incarico dirigenziale per motivate esigenze organizzative. In tal caso, il dirigente viene assegnato ad altro incarico con diritto alla conservazione del trattamento economico in godimento a condizione che ci sia una copertura finanziaria. A precisarlo è la Cassazione con la sentenza n. 32386, depositata ieri.

La vicenda prende le mosse dalla decisione di una Asl di revocare anzitempo, per ragioni organizzative, l'incarico di direttore distrettuale affidato qualche anno prima a un dirigente amministrativo della stessa azienda. Alla revoca seguiva l'affidamento di altro incarico di natura professionale inferiore, che veniva però mal digerito dal dirigente, il quale si rivolgeva ai giudici chiedendo, e poi ottenendo, il pagamento delle differenze retributive rispetto al nuovo incarico, fino cioè alla scadenza naturale dell'incarico revocato.

In particolare, i giudici di merito risolvevano a favore del dipendente il complesso intreccio normativo tra le diverse novelle legislative del Testo unico sul pubblico impiego (Dlgs 165/2001) e la contrattazione collettiva sul tema della equiparabilità, a fini economici, della revoca anticipata dell'incarico dirigenziale per ragioni organizzative alla mancata conferma del dirigente alla scadenza dell'incarico.

La Cassazione cambia però il verdetto, alla luce di una corretta interpretazione delle norme applicabili al caso di specie. Per i giudici di legittimità è vero che il contratto per l'area della dirigenza sanitaria parificava il mancato rinnovo alla revoca ante tempus per ragioni organizzative, tuttavia quest'ultima ipotesi è stata successivamente regolata a livello legislativo (articolo 1, comma 18, del Dl 138/2011 convertito dalla legge 148/2011), attraverso la facoltà concessa alle pubbliche amministrazioni, «in relazione a motivate esigenze organizzative» di provvedere al «passaggio ad altro incarico prima della data di scadenza dell'incarico ricoperto», con conservazione del trattamento economico in godimento, a condizione della copertura finanziaria. Spetterà ora nuovamente alla Corte d'appello verificare la sussistenza nel caso di specie di tale condizione.

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