Fisco e contabilità

I contributi per assunzioni Pnrr nei piccoli Comuni sono fuori dalle regole sul Piano

Gli enti devono iscrivere le somme nel bilancio di previsione 2023/25, indicando nel Dup le quote 2026

di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

Sono fuori dalle regole del Pnrr i contributi assegnati ai Comuni con meno di 5mila abitanti per le assunzioni del personale. Ora che le somme sono state ripartite, gli enti devono iscriverle nel bilancio di previsione 2023/25, indicando nel Dup le quote 2026.

Per quanto concerne la contabilizzazione e gestione, gli enti possono fare riferimento alle faq pubblicate dalla Funzione pubblica.

I contributi, di cui all'articolo 5 bis, comma 5, del Dl 152/2021, sono attribuiti unicamente con risorse a valere sul bilancio nazionale. Essi, pertanto, non sono soggetti alle regole previste per il Pnrr né per quanto attiene alle fasi di gestione, rendicontazione e monitoraggio né con riferimento ai contributi a valere sul piano (faq 8).

Il Comune presentando la richiesta si è impegnato a garantire la correlazione tra l'unità di personale richiesta e l'attuazione dei progetti, l'impegno a non rendicontare l'unità professionale sui fondi Pnrr e la non rendicontazione della medesima unità da parte di altre amministrazioni.

Nel caso in cui siano previsti altri finanziamenti a copertura di parte del costo, deve essere dichiarato l'ammontare di tali contributi e, al netto della percentuale di finanziamento da fonti terze inserita, il sistema calcolerà il totale del contributo a valere sul Fondo istituito dalla norma in oggetto.

Ai fini del calcolo del limite di spesa aggiuntiva, previsto all'articolo 31-bis comma 1, Dl 152/2021, l'annualità da considerare per il dato relativo al valore del Fondo crediti di dubbia esigibilità (Fcde) è l'ultima contemplata ai fini del calcolo della media delle entrate correnti (ad esempio, per il triennio 2019-2021, l'Fcde da esaminare è quello inserito nel bilancio di previsione dell'ente per il 2021).

Il dipartimento della Funzione pubblica richiama, per analogia, quanto chiarito dalla circolare 13 maggio 2020 per l'attuazione della normativa relativa alle assunzioni dei comuni secondo il Dl 34/2019. In merito al calcolo in oggetto, essa chiarisce che per «entrate correnti si intende la media degli accertamenti di competenza riferiti ai primi tre titoli delle entrate, relativi agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata, da intendersi rispetto alle tre annualità che concorrono alla media. Deve essere, altresì, evidenziato che il FCDE è quello stanziato nel bilancio di previsione, eventualmente assestato con riferimento alla parte corrente del bilancio stesso».

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