Fisco e contabilità

Aiuti di Stato, modello Imu di supporto ai Comuni

Ancora da chiarire i casi in cui vigerà l’obbligo di presentazione

di Francesco Giuseppe Carucci

Da un comunicato stampa di Assosoftware del 27 maggio 2022, si apprende dell'imminente pubblicazione di un nuovo modello di dichiarazione Imu. In vista del termine di presentazione destinato a slittare al 30 settembre (si veda il servizio in pagina 14), pertanto, conviene attendere il modello aggiornato per non rischiare di dover ripetere l'adempimento.

Secondo il comunicato, uno dei motivi per il quale il modello necessita di un aggiornamento risiede nella necessità di dover dichiarare le esenzioni fruite a causa della pandemia, i cui dati si riveleranno utili «per la compilazione della Autodichiarazione aiuti di Stato». Più che all'autodichiarazione, tuttavia, i dati che saranno richiesti dal nuovo modulo saranno funzionali alla collocazione delle esenzioni Imu nel Rna ovvero, se fruite nei settori di agricoltura e pesca, nei registri Sian e Sipa. Le agevolazioni fiscali in questione, difatti, rappresentano aiuti di Stato concessi nell'ambito del Temporary framework.

In effetti, come segnalato dal Sole 24 ore del 12 maggio, l'attuale modello dichiarativo non consente ai Comuni di acquisire gli elementi utili ad alimentare i richiamati registri. Né a tale funzione può assolvere il modello di autodichiarazione approvato dalle Entrate il 27 aprile 2022. A rigor di logica, come peraltro confermato dalle istruzioni alla compilazione, l'autodichiarazione può essere utile a questi fini esclusivamente «per gli aiuti elencati nel quadro A, per i quali sono presenti i campi "Settore" e "Codice attività"». Tali informazioni, che sono indispensabili per l'individuazione del registro di riferimento, non sono richieste per le esenzioni Imu. Allo stesso modo, a meno che il medesimo aiuto non si voglia «allocare» in parte nella Sezione 3.12 e in parte nella Sezione 3.1 o vi siano importi da riversare, nell'autodichiarazione non si indica nemmeno l'ammontare delle esenzioni in quanto il quadro D non va compilato.

L'atteso modello di dichiarazione Imu non potrà però risolvere il problema con riferimento alle esenzioni fruite nel 2020, in quanto già dichiarate ai Comuni a giugno 2021.

Si deve però tener conto che l'articolo 31-octies, comma 2, del Dl 137/2020 ha previsto che entro la fine di quest'anno vengano semplificate le procedure di inserimento delle informazioni nei registri. Pare improbabile, tuttavia, che le previste semplificazioni possano sopperire alla mancanza dei dati presso gli uffici comunali.

Dal comunicato stampa di Assosoftware non si evince se i lavori del dipartimento delle Finanze approderanno al decreto previsto dall'articolo 1, comma 769, della legge 160/2019. Il decreto in argomento, infatti, avrebbe dovuto approvare le modalità di trasmissione telematica delle dichiarazioni e disciplinare i casi per i quali considerare obbligatoria la dichiarazione. Con riferimento a questo aspetto, nel corso di Telefisco 2020, i tecnici del ministero avevano chiarito che per fruire delle agevolazioni sui fabbricati merce, la dichiarazione non fosse più costitutiva del beneficio in quanto non più prevista a pena di decadenza. Posizione oggi messa in discussione poiché la Cassazione, con l'ordinanza 5190/2022 relativa alla previgente Imu, ha affermato che la nuova normativa non ha abrogato l'articolo 2, comma 5-bis, del Dl 102/2013.

La circostanza che questa norma attenga all'imposta di cui all'articolo 13 del Dl 201/2011, vigente sino al 2019, è di per sé idonea a salvaguardare la posizione espressa dal Mef nel 2020. Ma si dovrà attendere il decreto per dirimere il dubbio.

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