Amministratori

Semplificate le procedure per rilasciare la carta d'identità elettronica ai residenti all'estero

Prevista una procedura diversa a seconda che i Comuni interessati siano o meno transitati nell'Anpr

di Amedeo Di Filippo

Pubblicata la circolare n. 24/2021 con cui il ministero dell'Interno illustra le modifiche introdotte per semplificare il rilascio della Cie ai cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'Aire qualora sprovvisti di codice fiscale o qualora quest'ultimo risulti non convalidato.

La Cie
La circolare n. 24 fa riferimento alla precedente n. 11 del 6 ottobre 2019, diramata in seguito all'adozione del Dm 19 luglio 2019 con il quale è stato approvato il documento tecnico organizzativo concernente l'emissione della Cie da parte degli Uffici consolari per i cittadini italiani residenti all'estero. A seguito dell'avvio della fase sperimentale del processo di emissione della Cie all'estero presso talune sedi consolari, infatti, il Ministero degli esteri aveva evidenziato alcune criticità legate alla verifica dei dati anagrafici e alle procedure di validazione e attribuzione dei codici fiscali dei richiedenti.
Così è stato modificato il Dm del 2019 e il relativo allegato tecnico che definisce le procedure organizzative e tecniche di dettaglio. Con la nuova circolare, il direttore dei servizi demografici del ministero dell'Interno comunica che, in considerazione di ulteriori criticità legate alla verifica dei dati anagrafici e alle procedure di validazione e attribuzione dei codici fiscali dei richiedenti, sempre segnalate dal ministero degli Esteri, si è reso necessario adottare il decreto direttoriale n. 3086 del 28 aprile 2021, che apporta alcune modifiche al documento tecnico.

La circolare
Con la circolare n. 24, il Viminale sottolinea che le modifiche introdotte sono dirette a semplificare il rilascio della Cie ai cittadini italiani residenti all'estero, iscritti in Aire, qualora sprovvisti di codice fiscale o qualora quest'ultimo risulti non convalidato, prevedendo una procedura diversa a seconda che i Comuni interessati siano o meno transitati nell'Anpr.
Nel primo caso, qualora vi sia discordanza dei dati anagrafici del cittadino tra consolato e comune, l'operatore consolare è tenuto a inviare una richiesta di convalida dei dati minimali e di attribuzione del codice fiscale al comune di iscrizione Aire, il quale effettua la mutazione dei dati, con richiesta di attribuzione del codice fiscale mediante le transazioni di Anpr. Se i dati corrispondono, l'operatore richiede direttamente l'attribuzione/validazione del codice fiscale all'agenzia delle Entrate per il tramite di un apposito servizio di Anpr che consentirà di riportarlo sulla scheda del cittadino Aire, senza necessità dell'intervento del Comune.
Nel secondo caso sarà l'operatore consolare, attraverso il portale messo a disposizione dei consolati dall'agenzia delle Entrate, ad attribuire al cittadino richiedente la Cie un nuovo codice fiscale, dopo aver effettuato gli opportuni riscontri per evitare eventuali duplicazioni, eseguendo una digitazione manuale dei dati anagrafici. Successivamente lo stesso operatore dovrà richiedere la convalida del codice fiscale attribuito attraverso la piattaforma Anpr.

Denuncia
La circolare inoltre ricorda che, in caso di smarrimento o furto della Cie, è possibile effettuarne l'interdizione presso ciascun comune o consolato esibendo la relativa denuncia. Il comune raccoglie le generalità e gli estremi della denuncia ed effettua una operazione di interdizione su «CIE Online» alla stregua di quanto avviene per i cittadini residenti in Italia. Nei casi in cui si richieda l'interdizione per altri motivi, il comune procederà alla distruzione della carta e alla redazione del relativo verbale, inviandone copia alla sezione Ispettorato carte valori del Mef.

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