Urbanistica

L'indennizzo assicurativo non compromette il pieno accesso al Superbonus

Piena compatibilità, sia per le villette che per i condomini, conferma l'Agenzia delle Entrate

di Massimo Frontera

L'indennizzo liquidato dall'agenzia di assicurazione per i danni subiti all'abitazione non compromette in alcun modo l'accesso al beneficio del superbonus per lavori da effettuare sul medesimo edificio danneggiato. Lo dice l'Agenzia delle Entrate in due risposte a interpello pubblicate martedì 20 settembre, a seguito di una istanza di un singolo privato (risposta n.459) e di un condominio (risposta n.458).

Nel primo caso il quesito riguarda la singola proprietaria di un immobile. La situazione prospettata è estremamente lineare. Nel luglio del 2021, quattro giorni dopo un'ondata di maltempo eccezionale che ha causato seri danni al tetto e alle facciate di un edificio, la proprietaria ha avviato i lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica dell'immobile chiedendo l'accesso al superbonus. Avendo ottenuto, nel febbraio 2022, un risarcimento/indennizzo da parte dell'assicurazione (pari a 117mila euro), la proprietaria ha chiesto all'Agenzia delle Entrate se tale indennizzo fosse compatibile con il beneficio fiscale, relativamente alle spese sostenute nel 2021.

La risposta delle Entrate è positiva. L'Agenzia ricorda peraltro che sul punto si era espressa con la circolare n.28/2022, spiegando che «l'indennizzo assicurativo corrisposto a seguito del verificarsi di un evento che ha comportato un danno all'immobile (generalmente un incendio), non costituendo un rimborso direttamente collegato alle spese necessarie al ripristino dello stabile, non deve essere sottratto dalle spese eventualmente sostenute per l'effettuazione di interventi che danno diritto alla detrazione e che, quindi, potranno considerarsi rimaste interamente a carico dal contribuente». Pertanto, «si ritiene - conclude l'Agenzia - che detta somma non vada sottratta alle spese sostenute per gli interventi prospettati e che pertanto, queste, possano considerarsi rimaste interamente a carico dell'Istante medesima».

Conclusione identica per l'analogo quesito che riguarda invece i danni al tetto del palazzo condominiale causato da un incendio. In questo caso, per la riqualificazione del tetto, avviata dopo l'incendio «con tecniche nuove che ne comporteranno anche un miglioramento antisismico», il condominio ha chiesto l'accesso al sismabonus. Anche in questo caso, si chiede se l'indennizzo non confligga con il superbonus. «Si ritiene - si conferma nella risposta - che detta somma non vada sottratta alle spese sostenute per gli interventi prospettati e che pertanto, queste, possano considerarsi rimaste interamente a carico dell'Istante».

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