Appalti

Nuovo codice appalti, presidenza delle commissioni nel sottosoglia anche ai Rup

Solamente in caso di mancanza di «adeguata professionalità» è consentita la scelta tra funzionari di altre amministrazioni

di Stefano Usai

Lo schema di nuovo codice appalti, nell'evidente intento di porre un freno alla copiosa giurisprudenza, si occupa, tra l'altro, anche della questione dei rapporti tra Rup e commissione di gara.
Il conflitto sulla questione, con sentenze, spesso, contrastanti, tendono a evidenziare l'incompatibilità del responsabile unico a far parte del collegio valutatore in quanto soggetto "potenzialmente" condizionato per la scrittura della legge di gara, e in specie per la predisposizione de criteri di partecipazione e valutazione della proposta.
Tra gli innesti che rappresentano delle novità, nello schema, devono essere richiamati, tra gli altri le previsioni di cui agli articoli 51, 93 e 226, il cui comma 5, come si vedrà, modifica l'articolo 107 del decreto legislativo 267/2000.

Le disposizioni
L'articolo 51 (Commissione giudicatrice) - di limitata applicazione ai soli appalti del sottosoglia comunitario - chiarisce nel suo unico comma che «Nel caso di aggiudicazione dei contratti di cui alla presente Parte con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alla commissione giudicatrice può partecipare il Rup, anche in qualità di presidente». Cade (cadrà), pertanto, definitivamente, almeno negli appalti del sottosoglia ogni problema di incompatibilità salvo dimostrazione concreta di «condizionamenti/inquinamenti».
La norma, condivisibilmente, richiede una modifica anche dell'articolo 107 del decreto legislativo 267/2000 che, nell'attuale formulazione, configura la presidenza delle commissioni di gara (e di concorso) come chiara attribuzione dirigenziale.
Per ripristinare l'equilibrio, vulnerato con l'articolo 51 dello schema del codice, l'articolo 226 prevede l'adeguamento/calibratura del comma 3, lettera a) dell'articolo 107.
In particolare, alla puntualizzazione secondo cui il dirigente presiede le commissioni, si prevede l'innesto per cui «la commissione giudicatrice, nel caso di aggiudicazione dei contratti di importo inferiore alle soglie europee con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, può essere presieduta dal responsabile unico del procedimento».
Le commissioni, quindi, nell'ambito del sottosoglia possono essere presiedute anche da un funzionario privo di poteri gestionali a valenza esterna.
La norma ribadisce, pertanto, la centralità del responsabile unico del procedimento (nel nuovo codice «responsabile del progetto») come autentico soggetto che presidia il procedimento amministrativo contrattuale.

Gli appalti soprasoglia
Nello schema, per il momento, analoga decisione non è stata espressa in relazione alle commissioni di gara nel soprasoglia comunitario. L'articolo 93 infatti, consente la sola nomina del Rup a componente della commissione di gara in coerenza con l'articolo 107.
Nel dettaglio il comma 3 dell'articolo in commento precisa che «La commissione è presieduta da un dipendente della stazione appaltante ed è composta da suoi funzionari, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali. Della commissione giudicatrice può far parte il RUP. In mancanza di adeguate professionalità in organico, la stazione appaltante può scegliere il Presidente e i singoli componenti della commissione anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni. Le nomine di cui al presente comma sono compiute secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione».
La disposizione, abbandonata la prospettiva dell'albo dei commissari, privilegia la costituzione di collegio interno di cui. Solamente in caso di mancanza di «adeguata professionalità» è consentita la scelta tra funzionari di altre amministrazioni. In caso di certificata indisponibilità è consentita la scelta tra «professionisti esterni». Il comma si chiude con un riferimento che potrà aprire a nuovi contenziosi, vista la sottolineatura che richiama anche la "rotazione". Aspetto che impegnerà il RUP, nel momento della proposta dei commissari interni a ben verificare le alternanze nella composizione.

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