Fisco e contabilità

Irap, la conversione del Dl Semplificazioni salvaguarda le deduzioni dalla base retributiva per le Pa

La precisazione era contenuta già nel dossier prodotto dal Servizio del Bilancio, riferito all'AS 2681

di Francesco Vegni e Nicola Tonveronachi

L'articolo 10 del Dl 73/2022 (Semplificazioni in materia di Dichiarazione Irap), convertito in legge martedì scorso, mira a semplificare la compilazione della dichiarazione Irap con riferimento all'applicazione, in sede di determinazione del valore della produzione netta, delle vigenti deduzioni del costo del lavoro.

Tenendo conto di questo obiettivo semplificativo, in virtù delle proposte emendative pubblicate nell'Allegato A della seduta alla Camera dei Deputati del 27 luglio 2022 (nella specie, Proposta n. 10500), nel dossier prodotto dal Servizio del Bilancio, riferito all'AS 2681, viene opportunamente precisato che la deduzione delle spese relative agli apprendisti, ai disabili e delle spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro continua a essere prevista integralmente in favore dei soggetti che determinano il valore della produzione secondo il metodo cosiddetto "retributivo", ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 1, del Dlgs. 446/1997, tra gli enti locali.

Questo chiarimento esclude quindi l'abrogazione delle suddette deduzioni a favore delle amministrazioni pubbliche, formalmente generata dalle modifiche apportate all'articolo 11 del Dlgs 446/1997 dall'articolo 10.

Relativamente invece al metodo cosiddetto "commerciale", applicato dagli enti locali a seguito di opzione ex articolo 10-bis, comma 2, dello stesso Dlgs 446/1997, sempre in conseguenza degli emendamenti, nel dossier viene specificato che le modifiche apportate dalla Camera dei Deputati fanno decorrere le novità normative in materia di deduzioni delle spese di personale, previste dall'articolo 10 in commento, dal periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge ma «ferma restando la possibilità, ove ritenuto più agevole, per detto periodo, di compilare il modello Irap 2022 - la cui scadenza di invio telematico, lo ricordiamo, è fissata al 30 novembre 2022 - senza considerare le modifiche introdotte e quindi secondo la normativa previgente». Il tutto coerentemente con i chiarimenti forniti dall'agenzia delle Entrate con la risposta n. 40/E/2022.

Sembrano scongiurati i rischi di caduta di una parte significativa delle deduzione Irap per le Pa derivanti da una interpretazione letterale del disposto dell'articolo 10 del Dl 73/2022 nella sua versione ante conversione in legge (NT+ Enti Locali & Edilizia del 29 giugno).

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