Fisco e contabilità

Atti intimidatori contro gli amministratori, ripartiti i contributi per la legalità del triennio 2022-2024

Il ministero dell'Interno ha pubblicato i criteri e modalità di riparto del fondo

di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

A giudicare dal riparto del contributo per l'adozione di iniziative per il ristoro e la promozione della legalità istituito dal comma 589, articolo unico della legge 234/2021 è Torino la città più colpita da episodi di intimidazione connessi con l'esercizio delle funzioni istituzionali, seguita da Roma, Milano e Genova.

Con decreto 7 luglio 2022, il ministero dell'Interno ha pubblicato i criteri e modalità di riparto del fondo per il triennio 2022-2024.

L'articolo 1, comma 589, della legge n. 234 del 2021 stabilisce che, al fine di consentire agli enti locali l'adozione di iniziative per la promozione della legalità, nonché di misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali esercitate, è istituito, nello stato di previsione del ministero dell'Interno, un fondo con una dotazione finanziaria pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024.

Il fondo ha dunque l'esplicita finalità di consentire agli enti locali l'adozione di iniziative specifiche in tal senso.

La nota metodologia allegata al Decreto, specifica che destinatari del fondo sono soltanto gli enti locali:
• i cui amministratori hanno subito atti intimidatori, direttamente alla propria persona o a familiari, ovvero mediante danneggiamento di beni di loro proprietà;
• il cui patrimonio è stato oggetto di episodi di danneggiamento.

Pertanto, oltre gli episodi di intimidazione in senso stretto, rilevano ai fini dell'attribuzione del fondo, anche gli episodi di danneggiamento posti in essere verso beni di proprietà degli amministratori o degli stessi enti locali, considerati a tutti gli effetti atti intimidatori.

I dati a base del riparto del fondo, sono stati quelli risultati dalla attività di monitoraggio degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali effettuata dall'Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali, istituito con decreto n. 11001/119/9 del 2 luglio 2015.

Oltre al numero degli atti intimidatori e degli episodi di danneggiamento censiti nell'anno precedente, il riparto del fondo viene ancorato anche al dato della popolazione residente, considerando che l'attivazione di iniziative per la promozione della legalità sia tanto più onerose quanto più vasta è la platea di cittadini da coinvolgere.

Il riparto del fondo tra gli enti locali per i quali sono stati censiti atti intimidatori viene quindi effettuato nella misura del 60% in relazione al numero degli episodi intimidatori e del 40% in relazione alla popolazione residente. Il peso più elevato attribuito al parametro degli episodi di intimidazione rispetto a quello della popolazione è giustificato dalle duplici misure risarcitorie (a favore sia del patrimonio che degli amministratori) previste dalla norma.

Inoltre la nota metodologica specifica che, poiché nel caso di episodi intimidatori subiti dai sindaci metropolitani si è ritenuto di attribuire l'atto al comune capoluogo di città metropolitana (causa l'impossibilità di risalire a quale delle due funzioni espletate dal sindaco metropolitano possa essere imputato l'atto stesso), nel caso di attribuzione del contributo ad una provincia per atto subito dall'amministratore provinciale, per evitare una disparità di trattamento nei confronti dell'analogo caso delle città metropolitane, è stata utilizzata nel riparto la popolazione del comune capoluogo di provincia.

Infine viene chiarito che i pesi attribuiti ai due parametri non vincolano l'ente locale beneficiario del contributo nell'utilizzo dello stesso, che potrà essere impiegato per l'adozione delle misure previste dal comma 589 secondo le proprie autonome scelte ed in relazione alla specificità degli episodi occorsi.

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