Fisco e contabilità

Revisori, il compenso decorre dalla data di esecutività della delibera di nomina

L'interpretazione della disciplina del testo unico degli enti locali è del ministero dell'Interno

di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini

L'accettazione dell'incarico di revisore dei conti dell'ente locale deve avvenire prima della delibera di nomina, con la quale viene fissato anche il compenso che decorre dall'esecutività della delibera, a prescindere dalla data dell'effettivo insediamento. A fornire l'esatta interpretazione della disciplina del testo unico degli enti locali è il ministero dell'Interno, in un parere pubblicato sul sito della finanza locale valido per gli enti delle regioni a statuto ordinario.

L'articolo 235 del Dlgs 267/2000, al comma 1, prevede che l'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera di nomina o dalla data di immediata eseguibilità. Il comma 7 del successivo articolo 241 prescrive poi che l'ente locale stabilisca il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina. Ne consegue che per gli enti delle regioni a statuto ordinario, per i quali si procede all'estrazione dei revisori dall'elenco nazionale, l'accettazione dell'incarico debba necessariamente avvenire prima della delibera di nomina. Anche il relativo compenso decorre dalla nomina, non assumendo alcun significato il concreto inizio dell'attività lavorativa. L'organo di revisione viene infatti pagato anche nel caso in cui per un mese non sia chiamato a rendere alcun parere.

Il parere del ministero muove dal quesito di un Comune siciliano in merito alla decorrenza dell'incarico di revisione economico-finanziario e del relativo compenso. Il 7 dicembre 2021 l'ente ha provveduto, tramite estrazione, alla nomina, con delibera immediatamente eseguibile, del nuovo collegio chiedendo successivamente ai revisori l'accettazione, pervenuta in data 14 dicembre 2021. Successivamente, in data 23 dicembre 2021, è seguito il formale insediamento del nuovo organo di revisione. Avendo la Regione Sicilia normato autonomamente la disciplina dell'organo di revisione economico-finanziaria e non recependo la normativa che disciplina l'elenco dei revisori dei conti degli enti locali gestito dal Ministero, l'ente è stato invitato a rivolgersi alla Regione. Dalla lettura del quesito sembrerebbe infatti che la disciplina dell'organo di revisione in vigore nella Regione siciliana abbia modalità e termini ben diversi rispetto a quelli nazionali e per tali ragioni – afferma il Ministero - non è possibile fornire l'orientamento richiesto.

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