I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

Riduzioni Tari per il caro energia

di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel

La legge di conversione del Dl 50/2022 ha introdotto un'apposita disposizione volta a consentire ai Comuni di prevedere, per il 2022, riduzioni sulla Tari e sulla tariffa corrispettiva utilizzando gli eventuali avanzi vincolati derivanti dal mancato utilizzo dei fondi emergenziali erogati nel biennio 2020-2021.

La finalità della norma, inserita nel comma 5-ter, dell'articolo 40 del Dl 50/2022, è quella di contenere la crescita dei costi dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in corrispondenza dell'aumento degli oneri di gestione derivanti dalle attuali criticità nei mercati dell'energia e delle materie prime. La stessa consente ai Comuni di deliberare riduzioni sia sulla Tari che sulla tariffa corrispettiva (articolo 1, comma 668, legge 147/2013), utilizzando, per coprire le minori entrate, gli eventuali avanzi vincolati derivanti dai fondi emergenziali erogati nel 2021-2022. La deliberazione deve essere adottata entro il termine del 31 luglio 2022.

Gli aspetti operativi
I comuni interessati dovranno provvedere adottando un'apposita deliberazione del Consiglio comunale, avente natura regolamentare, trattandosi di una competenza spettante al predetto organo (si ricorda che nella Tari il Consiglio comunale è peraltro competente sia per la disciplina regolamentare e sia per l'approvazione delle tariffe). La deliberazione deve essere adottata entro il 31 luglio del corrente anno, termine che peraltro coincide con il termine ordinario per l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti della Tari, tenuto conto della proroga del termine per approvare il bilancio di previsione al 31 luglio 2022, disposta dal Dm 28 giugno 2022 (articolo 3, comma 5-quinquies, Dl 228/2021, come modificato dall'articolo 43 Dl 17/2022, in base al quale il termine ordinario per approvare tariffe e regolamenti Tari è il 30 aprile dell'anno di riferimento, ovvero quello successivo di approvazione del bilancio di previsione).

Qualora l'ente abbia già approvato il bilancio di previsione può comunque introdurre le riduzioni qui in esame, tenuto conto della disposizione dell'articolo 3, comma 5-quinquies, del Dl 228/2021, in base alla quale, in questa ipotesi, è sufficiente modificare il bilancio approvato con la prima variazione utile.

Chiarito che lo strumento da utilizzare è la deliberazione consiliare, in merito alla definizione delle riduzioni sembra esserci ampia libertà da parte dei Comuni, sia nello stabilire i soggetti beneficiari che la modalità di applicazione della stessa, nonché la relativa misura. Si tratta tuttavia di un potere che i Comuni già avevano, ai sensi del comma 660, dell'articolo 1, della legge 147/2023 e che incontra gli ordinari limiti della discrezionalità amministrativa (assenza di arbitrarietà, non discriminazione, proporzionalità, eccetera). La portata innovativa sta nelle risorse che gli enti possono a questo fine utilizzare per finanziare il relativo costo. Infatti, la norma consente di finanziare le minori entrate conseguenti utilizzando gli avanzi vincolati derivanti dal mancato utilizzo dei fondi emergenziali erogati nel biennio 2020-2021. Occorre a questo punto individuare quale siano questi fondi.

Senza dubbio vi rientra la quota Tari del fondo funzioni fondamentali 2020 (articolo 106 Dl 34/2020, articolo 39 Dl 104/2020), individuata per ogni ente dall'allegato al Dm 1 aprile 2021, trattandosi di risorse già destinate a riduzioni Tari. Sul punto la norma sembra spezzare il vincolo di destinazione che, seppure non in maniera del tutto esplicita, indirizzava le riduzioni in favore delle utenze colpite dall'emergenza Covid. Qualche dubbio in più sorge invece sull'altra quota del fondo funzioni fondamentali 2020, che le Faq della Rgs non permettevano di destinare a riduzioni Tari.

Sembrerebbero invece utilizzabili le risorse del fondo funzioni 2021(articolo 1, comma 822, legge178/2020), in quanto destinabili a finanziare le minori entrate derivanti dal Covid. Anche in questo caso la norma sembra rimuovere il vincolo di destinazione.

Ovviamente queste risorse sono utilizzabili se confluite nel risultato di amministrazione 2021, tra le quote vincolate e a condizione, circostanza invero piuttosto probabile, che non siano state utilizzate dall'ente per finanziare il maggior costo dell'energia e del gas (come da recente modifica), come concesso dall'articolo 37-ter Dl 21/2022 (escluse le risorse del fondo funzioni fondamentali 2020, quota Tari, che, presentano un vincolo di destinazione).

La Ragioneria generale dello Stato, nell'esaminare la disposizione dell'articolo 37-ter del Dl 21/2022, la quale consente di utilizzare, come accennato, gli " avanzi Covid", ossia gli eventuali avanzi vincolati relativi a somme non utilizzate delle risorse straordinarie assegnate per la pandemia nel 2020-2021 (cosiddetto "Fondone") di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 178/2020, ha escluso che questa facoltà riguardi anche gli specifici ristori di spesa, aventi destinazione vincolata (Faq 49).

Questo principio sembra potersi applicare anche per il finanziamento delle riduzioni Tari previsto dall'articolo 40, comma 5-ter, del Dl 50/2022, pur se va fatta, a parere di chi scrive, qualche considerazione in più sul fondo dell'articolo 6 del Dl 73/2021. La norma aveva introdotto uno specifico trasferimento in favore degli enti per finanziare riduzioni o anche esenzioni Tari (e tariffa) in favore delle utenze non domestiche chiuse o soggette a restrizioni per effetto dell'emergenza Covid. In questo caso la norma presenta uno specifico vincolo di destinazione, purtuttavia sempre legato alla Tari, talché, il suo impiego per il finanziamento delle riduzioni del comma 5-ter qui in esame non snaturerebbe del tutto la sua finalità.

Qualora l'ente disponga di queste risorse, esposte tra le quote vincolate del risultato di amministrazione 2021, una volta deliberate le riduzioni, dovrebbe apportare apposita variazione al bilancio di previsione, istituendo un apposito stanziamento di spesa, per la copertura delle minori entrate Tari previste, finanziato con l'applicazione dell'avanzo vincolato, applicazione che, si ricorda, è consentita anche agli enti in disavanzo, come previsto dall'articolo 13 Dl 4/2022 e a quelli in anticipazione di tesoreria/utilizzo delle risorse vincolate in termini di cassa (articolo 187, comma 3-bis, Dlgs 267/2000).

Seppure le misure riduttive della TARI sembrano andare incontro alle difficoltà delle famiglie e delle imprese, già alle prese con il "caro-bollette", tuttavia le premesse della disposizione normativa non sembrano del tutto centrate. Ciò in quanto, come è noto, il piano economico finanziario del servizio integrato dei rifiuti dell'anno 2022, in base alla deliberazione Arera n. 363/2021, è determinato prendendo come riferimento, per la stragrande maggioranza, i dati contabili dell'anno 2020. Anno in cui, invece, proprio a causa della pandemia, il costo dell'energia e dei materiali era fortemente contenuto. Pertanto, i maggiori oneri energetici e delle materie prime verificatisi negli ultimi mesi (o comunque dalla seconda metà del 2021), non possono aver inciso sulla quantificazione dei costi Tari 2022 e, quindi, sulle tariffe del medesimo anno (eccetto che sulle componenti previsionali, quali, ad esempio, i costi incentivanti e i costi della qualità). Oneri che incideranno invece sui Pef 2024 (in sede di revisione infraperiodale), salvo interventi di riequilibrio economico da parte degli Egato/Etc.

Infine, non si può non evidenziare, come, al di la di tutte le problematiche evidenziate, il brevissimo lasso di tempo che intercorre tra l'entrata in vigore della legge di conversione e la fine del mese di luglio, difficilmente consentiranno agli enti di intervenire in tempo utile, considerando le tempistiche necessarie per la convocazione dei consigli e per il parere dell'organo di revisione.

(*) Vice presidente Anutel

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