Fisco e contabilità

Collegio di revisione delle Unioni, presidente iscritto in fascia 3 e individuato dall'ente

Devono esserci due componenti, iscritti almeno in fascia 2 sorteggiati dall'elenco

di Manuela Sodini

Il collegio di revisione delle Unioni è costituito da due componenti, iscritti almeno in fascia 2 sorteggiati dall'elenco e da un presidente, iscritto in fascia 3 e individuato dall'ente, questa la massima contenuta in un parere reso dal Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del ministero dell'Interno.

Il parere origina da una richiesta in ordine alla nomina del Presidente del Collegio dei revisori di un'Unione che esercita in forma associata tutte le funzioni dei Comuni membri e che intende procedere alla individuazione del Presidente del nuovo collegio di revisione tramite pubblicazione di un bando per la presentazione delle candidature.

Preliminarmente nel parere si richiama l'articolo 1, comma 3, del regolamento recante «Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario» approvato con decreto del ministro dell'Interno 15 febbraio 2012 n.23 in base al quale le Unioni di comuni appartengono alla fascia due, al pari dei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, questo in quanto, al momento della pubblicazione del regolamento, non erano ancora state emanate le norme che hanno previsto la presenza dell'organo di revisione collegiale anche per alcune fattispecie di Unioni. Successivamente, il decreto legge 10 ottobre 2012 n.174 ha introdotto il comma 3-bis all'articolo 234 del decreto 267/2000 (Tuel) stabilendo che nelle Unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei Comuni che ne fanno parte, la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori anche per i Comuni che ne fanno parte. In seguito, l'articolo 1, comma 110, lettera c) della legge 7 aprile 2014 n. 56 ha previsto la possibilità che la sola funzione di revisione economico-finanziaria sia svolta dalle Unioni di comuni in forma associata anche per i Comuni che le costituiscono, stabilendo che, in tal caso, per le Unioni formate da comuni che complessivamente non superano i 10.000 abitanti, sia nominato un revisore unico e, per le Unioni che superano tale limite un collegio di tre revisori.

Nel parere si ricorda che per coordinare tali norme, con la circolare DAIT n.75738 del 3 luglio 2014 si è tentato di dare una lettura unica dei dispositivi normativi di riferimento ponendo il limite di 10.000 abitanti per il collegio anche alla fattispecie di cui al comma 3-bis dell'articolo 234 del Tuel.

Viene inoltre precisato che indipendentemente dalla composizione dell'organo, monocratica o collegiale, quando le Prefetture operano il sorteggio per le unioni, il sistema informatico estrae i nominativi dei revisori iscritti in fascia due anche nel caso di composizione collegiale. L'articolo 57-ter del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124 ha poi introdotto il comma 25-bis all'articolo 16 del decreto legge 138/2011, prevendo che nei casi di composizione collegiale dell'organo di revisione, in deroga al comma 25, anche i consigli delle Unioni di comuni eleggono, a maggioranza assoluta dei membri, il componente dell'organo di revisione con funzioni di presidente, scegliendolo autonomamente tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3.

Il parere conclude affermando che il collegio di revisione delle Unioni è costituito da due componenti iscritti almeno in fascia 2 sorteggiati dall'elenco e da un presidente iscritto in fascia 3 e individuato dall'ente.

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