Appalti

Gravi illeciti professionali, Anac: norme vaghe e troppi contenziosi, servono modifiche

L'Authority raccoglie le lamentele degli operatori: potere discrezionale troppo ampio pera Pa. I possibili correttivi suggeriti a governo e Parlamento

di M.Fr.

In occasione della revisione delle norme sugli appalti - i decreti attuativi dovrebbero essere pronti, almeno in parte, entro ottobre - l'autorità Anticorruzione suggerisce a governo e Parlamento di modificare anche il famigerato articolo 80 del codice, cioè quello che disciplina le cause di esclusione degli operatori che vorrebbero partecipare a una gara. L'articolo, oltre a essere citato regolarmente in ogni bando di gara è anche uno dei più "gettonati" nelle impugnazioni di fronte ai Tar e negli appelli al Consiglio di Stato. L'Anac è fatta sensibile alle segnalazioni e alle lamentele degli "stakeholder" che hanno evidenziato «l'indetermionatezza della formulazione normativa», la quale, sempre secondo gli stakeholder, «dà adito a profonde incertezze e attribuisce alle stazioni appaltanti un potere discrezionale troppo ampio, che si traduce in un elevato rischio di disparità di trattamento tra gli operatori». La denuncia si legge nella segnalazione n.3 del 27 luglio, di cui l'Autorità dà notizia oggi sul suo sito istituzionale.

«Inoltre - prosegue l'Autorità - tale incertezza espone le imprese al rischio di presentare dichiarazioni erronee o false in occasione della partecipazione alle gare, rendendo ardua l'individuazione delle circostanze che devono essere oggetto di dichiarazione». Insomma, l'Anac, nell'ascoltare la voce dei vari soggetti, pubblici e privati interessati, sollecita il governo a intervenire nello spirito della stessa legge delega, che fa riferimento a una «razionalizzazione e semplificazione delle cause di esclusione, al fine di renderle regole di partecipazione chiare e certe». Da qui l'invito a realizzare tale obiettivo «mediante l'indicazione chiara ed esaustiva delle fattispecie idonee a configurare i gravi illeciti professionali, circoscrivendo adeguatamente l'ambito di applicazione della norma».

Quanto alle modifiche, la stessa Anac avanza possibili soluzioni, raccolte da 21 stakeholder (stazioni appaltanti, associazioni di categoria, associazioni di organismi di attestazione, enti di studio e professionisti) attraverso una consultazione pubblica. Innanzitutto, ribadisce l'Autorità guidata da Giuseppe Busia, serve una «indicazione chiara ed esaustiva delle fattispecie rientranti nella categoria dei gravi illeciti professionali, circoscrivendo adeguatamente l'ambito di applicazione della norma». Altra criticità evidenziata riguarda la rilevanza delle violazioni non definitivamente accertate. Gli operatori del settore la contestano ma secondo Anac non può essere messa in dubbio visto che anche la normativa comunitaria obbliga le stazioni appaltanti a tenerne conto come causa di esclusione dalla gara. «Tuttavia, è palese, scrive l'Autorità, che tali circostanze sono meno gravi e rilevanti rispetto alle condotte definitivamente accertate e quindi per ragioni di equità dovrebbero dar luogo a conseguenze diverse. Sarebbe auspicabile che la norma chiarisca la rilevanza delle violazioni non definitive e introduca la possibilità di graduare in maniera proporzionale sia le conseguenze di tali comportamenti che l'obbligo della stazione appaltante di motivare le proprie scelte».

Ancora, secondo Anac, il legislatore dovrebbe poi «chiarire che valgono come motivo di esclusione anche determinati comportamenti (tentativi di influenzare le decisioni della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate, oppure omissione o falsificazione delle informazioni dovute) che l'operatore economico ha messo in atto in precedenti procedure di gara».

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