Fisco e contabilità

Contro il caro bollette ok dalla Ragioneria all'utilizzo degli avanzi e delle concessioni

A chiarire i dubbi interpretativi sull' articolo 37-ter del Dl 21/2022 è la Faq 49 della RgS

di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini

Per fronteggiare il caro bollette dell'energia elettrica possono essere utilizzati indifferentemente gli avanzi da Fondone Covid, gli avanzi liberi e i proventi delle concessioni edilizie. A chiarire i dubbi interpretativi sull' articolo 37-ter del Dl 21/2022 (si veda NT+ Enti locali & edilizia del 30 maggio) è la Faq 49 della Ragioneria generale dello Stato pubblicata il 1° giugno sul sito del Pareggio di bilancio. La norma in questione ha aggiunto all'articolo 13, sesto comma, del Dl 4/2022 il seguente periodo: «Per l'anno 2022, le risorse di cui al presente articolo possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica, non coperti da specifiche assegnazioni statali, riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa dell'esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019».

La deroga finalizzata a finanziare il caro-energia elettrica, chiarisce ora la Faq della Ragioneria, va considerata riferita alle «risorse di cui al presente articolo», vale a dire al l'intero articolo 13 del Dl 4/2022. Non possiamo pertanto limitarne la portata al solo articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, presente nella prima parte del comma 6 e relativo agli avanzi liberi e ai proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia. La novità per il caro-energia va invece estesa anche al primo comma dell'articolo 13 del Dl 4/2922, che tratta l'utilizzo dei fondi per fronteggiare le conseguenze finanziarie sfavorevoli dovute all'emergenza Covid-19 non utilizzati al 31 dicembre 2021 (si veda NT+ Enti locali & edilizia del 24 maggio).

Ne deriva che nel 2022 gli enti possono utilizzare tutte queste risorse a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica, non coperti da specifiche assegnazioni statali. Il calcolo è operato confrontando la spesa dell'esercizio 2022 con quella registrata in periodi omologhi nel 2019. Non è invece possibile impiegare i ristori specifici di spesa, che mantengono le proprie finalità originarie.

Anche gli avanzi liberi possono essere utilizzati nel rispetto delle condizioni indicate dall'articolo 109, comma 2 (ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio). L'utilizzo dei proventi da concessioni edilizie deve tener conto del rispetto del principio di equilibrio di bilancio.

É importante infine rammentare che l'applicazione dell' avanzo da Fondone Covid-19 (come risultante dopo l'invio della certificazione effettuato entro lo scorso 31 maggio) può essere effettuata anche da parte degli enti in disavanzo. Ovviamente questo utilizzo comporta la necessità di certificare l'utilizzo dei fondi effettuato nel corrente anno 2022.

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