Imprese

Caos Ires sul Terzo settore con l’arrivo del nuovo Codice

La riforma complica i confini delle attività «commerciali» per l’imposta sulle società

di Marco Nocivelli

Avvicinandosi al pieno regime, il Dlgs 117/2017 inquieta le Onlus, prossime ex, a causa del contesto tributario in cui opereranno. Quando questi organismi, obtorto collo, entreranno a far parte del Runts, impatteranno contro le nuove regole fiscali, dopo cinque anni di periodo transitorio che hanno “distratto” dalle conseguenze per la perdita dei benefici elargiti 25 anni fa dal Dlgs 460/97.

Le ripercussioni sono inevitabili dato che il Codice è inflessibile: o si iscriveranno al Runts oppure dovranno devolvere il loro patrimonio, con la pressoché inesorabile conseguenza dello scioglimento (articolo 50, comma 8 del Dlgs 117/17; articolo 10, comma 1, lettera f) del Dlgs 460/97).

In un Paese dove il tasso di mortalità delle norme tributarie è elevatissimo, il fatto che la legge regolatrice delle Onlus sia vissuta oltre 20 anni senza alcuna modifica è la prova del buon ordinamento fiscale di cui hanno goduto questi enti non commerciali.

Nel merito è lecito chiedersi perché abolire l’ordinamento Onlus contenuto nella sezione II del Dlgs 460/97, oltre all’articolo 150 del Tuir, norma che ha dimostrato la propria efficacia per la chiarezza con cui ha estromesso dall’ambito Ires le attività istituzionali di questi enti. Esenzione non condizionata delle modalità organizzative dell’attività svolta (diversamente da quello che sarà) ma del puro requisito soggettivo, garantito dai vincoli statutari imposti dall’articolo 10 del decreto 460.

Al contrario, le nuove regole contenute nell’articolo 79 del Codice, che travolgerà l’articolo 150 del Tuir, continuano a essere oggetto di correzioni benché ancora nella culla (ben sei modifiche dalla prima stesura comparsa nel 2017), in un contesto, è bene ricordarlo, in cui aleggia l’attesa dell’autorizzazione della Commissione europea (articolo 101, comma 10). Atto che non arriva per il semplice motivo che il Governo italiano, dopo cinque anni, ancora deve inoltrare la richiesta.

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