Urbanistica

Tar Lazio: anche se le opere sono modeste la Dia deve essere completa

di Donato Palombella

Presupposti indefettibili perché la Dia possa essere produttiva di effetti sono la completezza e la veridicità delle dichiarazioni contenute nell'autocertificazione. Anche una erronea interpretazione determinata dalla modesta entità delle opere determina l'annullamento dell'autodichiarazione.

Le opere realizzate sono modeste e non incidono sulla struttura
Il proprietario di un appartamento, dovendo realizzare una modesta sopraelevazione, con una altezza di 3 mt ed una superficie inferiore ai 9 mq, realizzata con pannelli leggeri appoggiati al solaio già esistente, senza incidere sulle strutture del fabbricato, presenta una Dia, a suo dire, completa di tutti gli elementi. Il Comune emette un provvedimento di reiezione della Dichiarazione perché risulterebbe carente della necessaria autorizzazione sismica. Il privato impugna tale provvedimento sottolineando che il termine entro il quale il Comune avrebbe dovuto pronunciarsi sulla completezza e sulla regolarità della Dia era ormai ampiamente decorso, che la carenza documentale poteva comunque essere sanata e che l'amministrazione aveva omesso di procedere alla comparazione degli interessi in conflitto.

Il parere del Tar
Il Tar del Lazio, Sez. II bis, con la sentenza del 5 luglio 2017 n. 7858, ha respinto il ricorso accogliendo le ragione dell'amministrazione. La verifica antisismica è un atto essenziale per la regolarità del progetto e per la legittimità della Dia che, in assenza di tale accertamento, non poteva neppure dirsi integrata e legittimare le opere realizzate. Il giudice amministrativo ha ricordato che la Dia non costituisce un titolo abilitativo dei lavori ma consiste, solo e semplicemente, in una dichiarazione con la quale il privato comunica la propria intenzione di intraprendere delle opere conformi alla normativa edilizia vigente. Il presupposto essenziale per la validità ed efficacia della Dia (che, alla resa dei conti, è una autocertificazione sulla regolarità delle opere che si intende intraprendere) è che le dichiarazioni siano complete e veritiere. Ove tale autocertificazione sia incompleta o non veritiera, il decorso del termine di trenta giorni non può certamente legittimare l'intervento; di conseguenza, l'Amministrazione ha la facoltà e il potere di inibire l'attività o di sospendere i lavori (TAR Lazio, Roma, Sez. I, 5 aprile 2013 n. 3506; TAR Campania, Napoli, Sez. II, 25 luglio 2016 n. 3869).

Possibile la sanatoria delle opere?
Il Tar, pur sottolineando la legittimità del provvedimento di diniego emesso dal Comune, lascia una via di fuga al cittadino. Sarebbe necessario presentare nuova Dia (o meglio, una Scia) con le modifiche o le integrazioni necessarie per rendere i lavori conformi alla normativa vigente.

La sentenza del Tar

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