Personale

Congedi straordinari, l'ordine gerarchico tra i beneficiari non può essere derogato in base alla libera scelta della persona disabile

Anche se il dipendente è convivente con l'assistito e destinatario dei permessi legge 104

di Consuelo Ziggiotto e Salvatore Cicala

Per la fruizione congedo straordinario biennale per assistere i soggetti in condizione di grave disabilità, previsto dall'articolo 42, comma 5, del Dlgs 151/2001, il legislatore ha stabilito un rigido ordine gerarchico tra i possibili beneficiari, che non può essere modificato in base a una libera scelta della persona disabile o a maggior ragione su iniziativa di uno dei potenziali fruitori. Pertanto, è legittimo il diniego opposto da un'amministrazione alla fruizione del congedo straordinario in questione, qualora il dipendente, seppure convivente con la personale disabile e destinatario dei permessi legge 104/1992, si trovi in un «gradino più basso» nella scaletta dei beneficiari indicati dalla legge. È questa la conclusione cui giunge il Tribunale amministrativo per la Basilicata con sentenza n. 807/2022.

Un dipendente del ministero dell'interno ha chiesto di poter fruire di un periodo di congedo straordinario biennale per assistere la suocera convivente e per la quale beneficiava dei tre giorni di permesso retribuito di cui all'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992.

L'ente datore di lavoro ha respinto la richiesta fondando il suo diniego sul presupposto che l'articolo 42, comma 5, del Dlgs 151/2001 reca un preciso ordine gerarchico, correlato al grado di parentela, nell'individuazione dei soggetti legittimati all'assistenza del disabile.

Solo in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti beneficiari è possibile scorrere l'ordine di priorità.

Nel caso di specie, il suocero (marito della persona disabile) e la moglie del dipendente (figlia del disabile) non risultavano «mancanti» o affetti da patologie invalidanti e, pertanto, in posizione prioritaria rispetto al richiedente.

Contro il provvedimento adottato dal proprio datore di lavoro il dipendente ha agito in giudizio.

Per il giudice amministrativo lucano l'operato dell'amministrazione è legittimo.

L'articolo 42, comma 5, del Dlgs 151 del 2001 reca un rigido ordine gerarchico tra i possibili beneficiari che non può essere alterato in base ad una libera scelta della persona disabile o a maggior ragione su iniziativa di uno dei potenziali fruitori.

Una scala di priorità ben definita e inderogabile.

Dunque, a nulla rileva che il disabile è convivente con il dipendente richiedente e che quest'ultimi sia destinatario dei permessi articolo 33, comma 3, della legge 104/1992, trattandosi di istituti differenti.

L'elemento dirimente la questione è la presenza di soggetti che la disposizione in questione ha individuato quali idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave.

Con le argomentazioni sopra evidenziate, il Tar ha respinto il ricorso promosso dal dipendente.

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