I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

Imu non dovuta sul parcheggio se pertinenza

di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel

Nell'Imu il parcheggio pertinenziale non è soggetto all'imposta, laddove siano rispettati i requisiti di asservimento previsti dal codice civile.

La Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 17883/2022, nell'esaminare la questione dell'assoggettamento al tributo di un parcheggio a servizio di un edificio commerciale, ha ribadito il consolidato orientamento della Corte in materia. Infatti, in vigenza della previgente disciplina dell'Imu (prima cioè della riforma operata dalla legge 160/2019), l'articolo 2, comma 1, lettera a, del Dlgs 504/1992, richiamato dall'articolo 13 del Dl 201/2011, precisava che si consideravano parte integrante del fabbricato le sue pertinenze (non costituenti U.I.), le quali pertanto non venivano ad essere assoggettate autonomamente all'imposta. In particolare, la Suprema Corte, con riferimento all'applicazione dell'imposta sulle aree pertinenziali in grado di esprimere una volumetria edificabile, ha più volte ritenuto che, l' esclusione del relativo autonomo assoggettamento ad imposta, si fonda su un accertamento rigoroso dei presupposti previsti dall'articolo 817 del codice civile, ossia sul presupposto oggettivo della destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio od ornamento di un'altra e su uno soggettivo, consistente nella volontà da parte del proprietario di dar vita ad un vincolo di accessorietà durevole, restando peraltro irrilevanti le risultanze catastali aventi una valenza meramente formale (ad esempio, sezione 5, Sentenza n. 27572/2018 sezione 5, sentenza n. 18470/2016).

In altri termini, l'area pertinenziale non scontava il tributo, anche se accatastata in modo autonomo rispetto al fabbricato, laddove la stessa fosse durevolmente ed oggettivamente asservita al fabbricato, mediante una radicale trasformazione del suolo tale da sterilizzare in concreto il diritto edificatorio. Trasformazione che al tempo stesso evidenziava il presupposto oggettivo del requisito pertinenziale e quello soggettivo, esteriorizzando la volontà del proprietario del bene principale e di quello pertinenziale, di creare suddetto vincolo di asservimento tra i beni. Peraltro, la Cassazione aveva altresì precisato, come anche evidenziato dal modello di istruzioni alla dichiarazione Imu, che il riconoscimento della natura pertinenziale presupponesse necessariamente la presentazione della dichiarazione Imu da parte del contribuente, nella quale veniva indicato questo vincolo. In mancanza della sua presentazione, l'area restava autonomamente soggetta al tributo. Inoltre, del tutto irrilevante era di converso l'accatastamento dell'area pertinenziale, che ben poteva essere riportata in una particella diversa da quella del fabbricato.

Le cose sono profondamente cambiate con la legge 160/2019. La definizione di area pertinenziale richiede oggi il duplice requisito della sua qualificazione come pertinenza urbanistica e l'iscrizione nella medesima particella catastale del fabbricato (articolo 1, comma 741, legge 160/2019). Pertanto, le aree, pur asservite al fabbricato, ubicate in una distinta particella catastale scontano l'Imu. Così, analogamente, sono soggette al tributo quelle aree che non possono definirsi pertinenza urbanistica, vale a dire facenti parte dello stesso lotto, ovvero la volumetria residuata dopo l'edificazione, espressa dal terreno o dal lotto in cui è ubicato il fabbricato.

(*) Vice presidente Anutel

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