Urbanistica

Pergotenda senza permesso? Ok a certe condizioni: il Consiglio di giustizia siciliana spiega quali

Bocciato il ricorso del proprietario di un locale che aveva realizzato una sala esterna contando sul regime di edilizia libera

di Mauro Salerno

Per poter configurare una struttura come «pergotenda», occorre che l'elemento principale dell struttura sia costituito «da una tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici». Con la conseguenza che «la struttura di supporto dovrà funzionare solo come mero elemento accessorio, necessario, per l'appunto, al sostegno e all'estensione della tenda» e «deve consistere in elementi leggeri di sezione esigua, eventualmente imbullonati al suolo (purché facilmente disancorabili)». Solo in questo caso si potrà definire la realizzazione come «pergotenda» e dunque essere realizzata in regime di edilizia libera. Altrimenti si ricade in «una costruzione edilizia necessitante di titolo abilitativo».

Occupandosi del ricorso del proprietario di un locale, contro l'ordine di demolizione di una struttura esterna qualificata come «pergotenda», il Consiglio di giustizia amministrativa della Sicilia (il Consiglio di Stato della Regione autonoma) , offre una definizione puntuale di uno dei manufatti più controversi in giurisprudenza, in quanto realizzabile senza permesse. Certo, a condizione che non ne venga snaturata la tipologia e la funzione. Altrimenti scatta la necessità del permesso e il rischio di finire nel campo dell'abuso.

Un po' come è capitato al titolare di un locale siciliano che ha realizzato una copertura delle dimensioni di 17 metri per 10,40 metri realizzata per sfruttare meglio le potenzialità del locale (sala ristorante esterna). Per il proprietario del locale si tratterebbe di una «pergotenda», struttura realizzabile in regime di edilizia libera. Non l'ha pensata così il Comune che ha ingiunto la demolizione del manufatto.

Il Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana (chiamato in causa per mezzo di un ricorso straordinario al presidente della Regione) ha dato ragione al Comune. Ricordando quali debbano essere i caratteri fondamentali di una pergotenda. Esercizio molto utile in un settore dove fioccano le libere interpretazioni.

Primo: «Per poter configurare una struttura come "pergotenda", occorre che la res principale sia costituita, da una tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata ad una migliore fruizione dello spazio esterno dell'unità abitativa, con la conseguenza che la struttura di supporto - per aversi realmente una pergotenda e non una costruzione edilizia necessitante di titolo abilitativo - deve qualificarsi in termini di mero elemento accessorio, necessario, per l'appunto, al sostegno e all'estensione della tenda». «In altri termini», dunque, « il sostegno della tenda deve consistere in elementi leggeri di sezione esigua, eventualmente imbullonati al suolo (purché facilmente disancorabili)».

Anche la tenda deve rispondere a certe caratteristiche. E infatti il secondo punto toccato nella sentenza spiega che «per essere considerato elemento di una "pergotenda" (e non considerarsi una "nuova costruzione"», la tenda « deve essere realizzata in un materiale retrattile, onde non presentare caratteristiche tali da costituire un organismo edilizio rilevante, comportante trasformazione del territorio». Infatti, «la copertura e la chiusura perimetrale che essa realizza non presentano elementi di fissità, stabilità e permanenza, proprio per il carattere retrattile della tenda, «(o)nde, in ragione della inesistenza di uno spazio chiuso stabilmente configurato, non può parlarsi di organismo edilizio connotantesi per la creazione di nuovo volume o superficie».

Infine, « l'elemento di copertura e di chiusura deve essere costituito da una tenda di un materiale, privo di quelle caratteristiche di consistenza e di rilevanza che possano connotarlo in termini di componenti edilizie di copertura o di tamponatura di una costruzione».

Di qui l'impossibilità di qualificare la struttura realizzata dal proprietario del locale come pergotenda e la conseguente bocciatura del ricorso. Nel caso specifico, si legge nella sentenza, «il manufatto realizzato dal ricorrente, infatti, non è utilizzato per le finalità proprie della pergotenda, e cioè come elemento di protezione dal sole, dagli agenti atmosferici, funzionale a una migliore fruizione dello spazio esterno di un immobile, ma amplia di fatto la superficie dell'attività commerciale, non risulta di agevole rimozione (è dotato di impianto di illuminazione e riscaldamento autonomo), è completamente arredato, è confinate, sul lato est, con una parete chiusa da pannelli multistrato e con un'apertura a vetri che immette nell'area esterna. Inoltre, la struttura della tenda non può essere qualificata in termini di mero elemento accessorio essendo realizzata con pilastri in acciaio e copertura in acciaio».

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