Il CommentoAmministratori

Una legge quadro per rinnovare il regionalismo

di Giulio Salerno

La questione dell’attuazione dell’autonomia differenziata è nuovamente all’esame dei decisori politici (si veda anche NT+ Enti locali & edilizia di ieri). La strada che si intende perseguire è quella della legge di attuazione dell’art. 116, terzo comma, Cost., la cosiddetta “legge quadro” sulla quale non si era raggiunto il necessario consenso nella precedente legislatura.

Adesso la convergenza sul metodo appare evidente: dalla proposta di legge presentata dai deputati Boccia e Serracchiani nel giugno 2021, sino alla recente seduta del Consiglio regionale dell’Emilia-Romagna, in cui si è rilanciata la richiesta di autonomia differenziata, indicando, tra gli «elementi di garanzia», proprio la legge quadro. Come dichiarato dal ministro per gli Affari regionali, poi, è imminente la presentazione di un testo in Consiglio dei ministri. Per di più è un disegno di legge “collegato” alla manovra di bilancio, come si era promesso nell’ultimo Def.

Prima ancora di conoscere il testo ufficiale, taluni sollevano dubbi pregiudiziali sulla stessa autonomia differenziata. Anzi, ci si appella alla Costituzione, al principio di eguaglianza o al dovere di solidarietà politica, economica e sociale. È indubbio, però, che l’art. 116, terzo comma, Cost., sia parte della Costituzione vigente: esso, dunque, fonda e costituisce una modalità costituzionalmente legittima di autonomia regionale.

Soprattutto, non devono confondersi i piani di discussione: l’opportunità politica di dare attuazione all’autonomia differenziata, è questione ben diversa dalla costituzionalità del percorso che si sta intraprendendo in Parlamento. Da questo punto di vista, avviare la discussione parlamentare sulla legge quadro è la strada maestra per rispettare integralmente la Costituzione e per evitare il paventato rischio delle “Repubblichette” o, ancor peggio, della spaccatura del Paese. Per avviare, finalmente, una discussione chiara e trasparente che consenta, nell’interlocuzione con le autonomie territoriali tutte, la condivisa definizione dei princìpi necessari per evitare che il regionalismo differenziato sia abbandonato alla variabile volontà delle maggioranze del momento.

Si tratterà, dunque, di definire la legge quadro ponendosi un obiettivo istituzionale assai chiaro. Infatti, come è stato ricordato in uno studio dell’Issirfa (Istituto di Studi sui Sistemi Regionali, Federali e sulle Autonomie) del Cnr, il regionalismo asimmetrico consentito dall’art. 116, comma 3, Cost., può dare luogo a una cornice istituzionale in grado di mettere in moto risorse, idee e azioni tanto per i territori che ambiscono a una maggiore autonomia, quanto per i territori che chiedono di essere sostenuti rispetto alla difficile condizione in cui si trovano. Un passaggio, quindi, da affrontare non per stabilire un mero regionalismo delle differenze, ma per giungere a un regionalismo rinnovato, sbloccato dalla rigida contrapposizione tra Stato e Regioni, e davvero orientato all’efficace cooperazione tra i molteplici livelli di governo nell’interesse dell’intera collettività nazionale.