Amministratori

Ambulanti, «no» del Tar alle proroghe automatiche fino al 2032 per le concessioni dei mercati

Per i giudici devono prevalere le norme comunitarie in materia di concorrenza

di Pippo Sciscioli

Capitolo mercati e fiere, nuova puntata. I Comuni devono disapplicare la normativa nazionale che sottrae il settore del commercio su aree pubbliche dall'applicazione del principio di tutela della concorrenza e prevede la proroga automatica fino al 2032 delle concessioni in essere. Infatti incombe non solo sul giudice ma anche sui funzionari della Pubblica amministrazione (e dunque anche degli enti locali) l'obbligo di far prevalere e osservare le norme dell'Ue in materia di concorrenza, ricorrendo a procedure di evidenza pubblica anche per l'assegnazione di concessioni di suolo pubblico per mercati, fiere e posteggi isolati.

A meno di un mese dalla scadenza del termine assegnato ai Comuni per concludere i procedimenti amministrativi, arriva l'ennesima pronuncia della magistratura amministrativa nell'ambito della vexata quaestio dei rinnovi delle concessioni di cui all'articolo 181, comma 4-bis del Dl 34/2020 e del decreto attuativo del Mise del successivo novembre.

Con la sentenza n. 1223/2022, il Tar Lombardia, pronunciandosi su un ricorso promosso da un operatore del settore contro il Comune di Milano che gli aveva negato il rinnovo di tre concessioni per l'attività di commercio su aree pubbliche per difetto del prescritto requisito di iscrizione alla Camera di commercio, ha ribadito incidentalmente il principio, ispirato alle sentenze 17 e 18 del 9 novembre 2021 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, per cui i Comuni anche nell'ambito di mercati e fiere devono disapplicare la normativa interna che prevede il rinnovo automatico delle concessioni in essere fino al 31.12.2032 e senza preventiva gara.

Ma la sentenza dei giudici milanesi è solo l'ultima in ordine di tempo sul punto, che consolida l'orientamento favorevole al rinnovo "breve" delle concessioni stesse fino al 31 dicembre 2023, così come sancito dall'Adunanza Plenaria del 2021 per le concessioni demaniali, onde consentire al Parlamento di approvare una riforma del settore rispettosa della Direttiva Bolkestein e ai Comuni di indire bandi realmente concorrenziali.

Precedentemente, si erano espressi in modo analogo il Tar Lazio con ben tre sentenze e cioè la n. 539 (su NT+ Enti locali & edilizia del 20 gennaio), la n. 801 e la n. 1411 di quest'anno, per il Comune di Roma, e il Tar Sardegna con la sentenza n. 865 del 2021 per il Comune di Olbia (su NT+ Enti locali & edilizia del ).

Alla base della posizione della concorde giurisprudenza, l'articolo 12 della direttiva Bolkestein per cui «qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza…». E che in tali casi «l'autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare al prestatore uscente…». Principio certamente applicabile, come precisato sul punto dal Tar cagliaritano con la sentenza n. 865\2021, anche al settore del commercio su aree pubbliche e ai mercati, sottoposto a «contingente numerico» di posti disponibili.

Il Tar romano, con le sentenze 539, 801 e 1411 di quest'anno, ha da sempre affermato che il principio della concorrenza per il mercato, alla base della Direttiva Bolkestein, costituisce materia trasversale, suscettibile di trovare applicazione in vari settori dell'ordinamento nazionale (e non solo in quello delle concessioni demaniali ad uso turistico) tra cui quello del commercio su aree pubbliche, caratterizzato dalla scarsità delle concessioni assentibili in ragione della fisiologica limitatezza del territorio di ciascun Comune concedente.

Tutto questo a fronte di un panorama frastagliato fra Comuni che non hanno ancora rilasciato le concessioni, Comuni che le hanno rilasciate fino al 2032, Comuni che le hanno rilasciato fino al 2023 e dell'approssimarsi del termine ultimo per concludere i procedimenti, attualmente previsto per il prossimo 30 giugno.

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