Fisco e contabilità

Perché è ora di aprire una riflessione sulla Corte dei conti

Il controllo concomitante e quello preventivo di legittimità devono avere natura collaborativa

di Luigi Balestra

Una presa di posizione di qualche giorno fa della Corte dei conti in sede di controllo concomitante sta dando vita a un confronto ad alta tensione con il Governo. La deliberazione riguarda un investimento che vede il Mit quale soggetto attuatore per lo sviluppo di almeno 40 stazioni di rifornimento a base di idrogeno (un’analoga presa di posizione vi è stata con riguardo a un investimento che vede come soggetto attuatore il ministero dell’Ambiente per la costruzione di 6.500 colonnine per la ricarica di veicoli elettrici).

La deliberazione della Corte dei conti, assunta in sede di controllo concomitante, laddove ha accertato il mancato conseguimento della milestone europea al 31 marzo 2023 M2C2-14, a mio modo di vedere si è arrogata un potere che compete soltanto alla Commissione europea. L’art. 24 Reg. n. 2021/241/Ue identifica senza fraintendimenti nella Commissione il soggetto titolare del potere di valutazione. Gli effetti di quanto sancito dalla Corte dei conti non però sono innocui, nel senso che non ci si potrà trincerare dietro un tamquam non esset, limitandosi a sostenere che l’accertamento è stato compiuto da un soggetto non legittimato. Quanto deliberato, al contrario, rischia di assumere una portata deflagrante, perché se è indubitabile che la Corte ha esercitato un potere di accertamento di cui non ha la titolarità, non è men vero che la valutazione effettuata potrebbe comunque sprigionare effetti condizionanti al cospetto delle Istituzioni europee.

V’è poi il secondo tema che rischia di togliere ulteriormente il sonno alla dirigenza pubblica, laddove si esorta il Mit a farsi promotore del procedimento con cui far valere la responsabilità dirigenziale, quale conseguenza delle accertate gravi irregolarità gestionali. Qui la Corte ha rimproverato al Mit una scarsa attrattività del bando in ragione della decisione di limitare gli aiuti al 50% dei costi ammissibili, anziché usufruire dalla possibilità, consentita dall’Unione europea, di coprire fino al 100% dei costi. E questo nonostante il Mit avesse dato conto delle ragioni alla base della scelta, e cioè precludere l’accesso a soggetti attratti solo dall’entità della copertura garantita.

Ora a me pare che la censura sia stata mossa nei confronti di una tipica scelta discrezionale, di natura eminentemente politica, che tra l’altro ci si è premurati di giustificare dando conto degli interessi, certamente non biasimevoli, posti a fondamento. Ma poi come si fa – e la domanda assume chiara connotazione retorica – a imputare al Mit il fatto che le domande di adesione sono state meno di quelle contemplate dal progetto, laddove il loro numero non può che dipendere dalla libera scelta di intraprendere un’iniziativa imprenditoriale da parte di soggetti terzi. Un’iniziativa che, peraltro, come messo in luce dal Mit è quanto mai rischiosa in ragione delle minori opportunità di sviluppo modulare, poiché è altamente probabile un sottoutilizzo rispetto alle stazioni per la ricarica elettrica.

Quel che poi a un livello più generale non dovrebbe mai sfuggire a chiunque sia chiamato a giudicare è la complessità del momento e, in pari, tempo l’attività monumentale di cui la Pubblica amministrazione è chiamata a farsi carico onde concretizzare in modo efficiente il Pnrr. Questo non significa essere indulgenti nei confronti di comportamenti che denotano assoluta incapacità, ma solo flessibili rispetto a un’ideale, ma irrealizzabile, perfezione.

Una notazione, infine, sul valore – non solo giuridico – della funzione di controllo concomitante, in particolare, e del controllo in generale. Il magistrato della Corte dei conti «indipendente e inamovibile», negli intendimenti di Cavour che ebbe a concepirlo, doveva aiutare l’intera pubblica amministrazione a spendere bene e velocemente i soldi pubblici per assicurare a tutti i cittadini e a tutte le imprese (cioè al cosiddetto sistema-Paese) l’erogazione tempestiva di servizi pubblici efficienti. Controllo preventivo di legittimità, anche nella sua variante della funzione consultiva, e controllo concomitante appalesano ontologicamente la loro natura collaborativa. Se così è, non può essere proprio la Corte dei conti, oggi, ad assumere una statuizione che rischia di creare un danno economico rilevante allo Stato-comunità (connesso alla mancata liquidazione di una intera rata del Pnrr, circa 16 miliardi). Forse s’impone al decisore politico, ma anche ai competenti organi della stessa Istituzione superiore di controllo, una profonda riflessione sulla persistente utilità di tenere insieme, in un unico plesso magistratuale, funzioni fra loro fin troppo diverse, e ciò anche in ragione dell’atteggiamento psicologico richiesto ai rispettivi operatori.

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