Personale

Fuori dal limite del salario accessorio i compensi al dipendente componente del Cda nella società partecipata

Alla luce della provenienza totalmente esterna delle risorse trasferite al Comune

di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

I compensi astrattamente spettanti ai dipendenti comunali autorizzati dall'amministrazione di appartenenza allo svolgimento di un incarico esterno quale componente del consiglio di amministrazione (Cda) di una società affidataria diretta in house di servizi locali, trasferite da quest'ultima al Comune per finanziare il trattamento accessorio dei dipendenti, non sono soggetti ai limiti di spesa relativi al trattamento accessorio stabilito dall'articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017.

È quanto affermato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti del Veneto con la deliberazione n. 79/2022.

L'articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

La norma in esame è stata oggetto di numerosi pronunciamenti della giurisprudenza contabile che hanno consentito di individuare con chiarezza le deroghe che il legislatore ha espressamente previsto con riferimento al limite (si veda NT+ Enti locali & Edilizia del 25 gennaio).

All'elencazione di cui sopra la Corte dei conti del Veneto aggiunge ora anche i compensi astrattamente spettanti ai dipendenti comunali autorizzati dall'amministrazione di appartenenza allo svolgimento di un incarico esterno quale componente del consiglio di amministrazione di una società partecipata.

I magistrati veneti rammento che l'articolo 62 del Dpr 3/1957 sancisce di fatto la gratuità dell'incarico di consigliere di amministrazione affidato a un dipendente pubblico «in società o enti ai quali lo Stato partecipi o comunque contribuisca, in quelli che siano concessionari dell'amministrazione di cui l'impiegato fa parte o che siano sottoposti alla vigilanza di questa», nonché il carattere istituzionale di tale incarico, che «si intende svolto nell'interesse dell'amministrazione di appartenenza», specificando tuttavia che qualora l'assemblea societaria abbia previsto specifici compensi, gli stessi devono essere «corrisposti direttamente all'amministrazione di appartenenza dell'impiegato per confluire nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza o del personale non dirigenziale».

Per cui, alla luce della provenienza totalmente esterna delle risorse trasferite al Comune, pari al compenso attribuito al componente del consiglio di amministrazione della società, si devono ritenere sussistenti nel caso di specie tutti i presupposti individuati dalla giurisprudenza contabile al fine dell'esclusione dal limite di spesa relativi al trattamento accessorio stabilito dall'articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017.

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