Urbanistica

Crediti con codice identificativo: tre cessioni se interviene la banca

Al traguardo il decreto che riscrive in parte la stretta anti-frodi: nuove sanzioni penali per i tecnici che effettuano false attestazioni

di Giuseppe Latour

Riapertura delle cessioni, che arrivano fino a tre (due delle quali in ambiente controllato). Stop al trasferimento parziale di crediti, a partire dal 1° maggio. Possibilità di effettuare le compensazioni alla fine del sequestro, recuperando il tempo perduto. E pene molto severe, carcere compreso, per i tecnici che inseriscono nelle loro asseverazioni dati falsi o che omettono di riferire informazioni rilevanti sul cantiere.

Sono queste le novità più rilevanti del decreto Frodi, che va a correggere il decreto Sostegni ter, ed è ormai arrivato al traguardo della Gazzetta ufficiale, dopo l’approvazione nel Consiglio dei ministri di venerdì scorso.

Qualche limatura dell’ultima ora ha riguardato proprio la norma che fissa nuove sanzioni penali a carico dei professionisti. La sostanza, comunque, resta invariata rispetto alle anticipazioni dei giorni scorsi, nonostante le proteste dei professionisti tecnici.

Arriva, così, una nuova sanzione penale (con una multa da 50mila a 100mila euro e la reclusione da due a cinque anni), dal perimetro molto largo, a carico dei professionisti che attestino il falso nelle procedure legate alle diverse detrazioni. Riprendendo il meccanismo dell’articolo 236-bis della legge fallimentare, dedicato alle false attestazioni od omissioni dei professionisti che asseverano la veridicità dei dati aziendali nei piani di concordato preventivo, il nuovo reato riguarda tutte le asseverazioni legate ai bonus casa.

Proprio questo punto è stato meglio esplicitato nel testo, richiamando anche l’articolo 121, comma 1 ter, lettera b) del Dl Rilancio, per evitare dubbi interpretativi. Sotto esame, quindi, finiscono l’asseverazione dei requisiti tecnici per gli interventi di efficientamento, l’asseverazione di congruità delle spese e l’asseverazione dell’efficacia della messa in sicurezza antisismica. Le possibili sanzioni riguarderanno sia il 110% che le asseverazioni legate ai “bonus minori”.

Il reato scatterà, anzitutto, nel caso in cui vengano esposte informazioni false, a partire da quelle contenute nell’attestazione di congruità delle spese. Vengono, poi, punite anche le omissioni di informazioni rilevanti «su requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione del progetto». L’omissione di questi elementi dovrà essere sempre dolosa, quindi volontaria. Possibile un aumento di pena se il fatto viene commesso per «conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri».

Quanto al resto del decreto, tornano le cessioni multiple, ma con molti più limiti rispetto al passato. Una prima cessione sarà libera. Dopo la realizzazione dell’intervento e la maturazione della detrazione, allora, sarà possibile effettuare lo sconto in fattura con una successiva cessione o, in alternativa, una sola cessione diretta del credito a qualsiasi soggetto. Le altre due cessioni, a valle del primo trasferimento, potranno avvenire solo in ambiente controllato. Quindi, il credito potrà essere trasferito altre due volte, ma solo a favore di banche e intermediari iscritti all’elenco dell’articolo 106 Tub, di società appartenenti a gruppi bancari o di assicurazioni.

L’altro cambiamento rilevante arriva con il divieto di cessioni parziali. A partire dal primo maggio, una volta comunicata la prima opzione per la cessione, il credito non potrà essere spacchettato attraverso un trasferimento parziale. Al credito, per identificarlo, sarà attribuito un codice identificativo univoco. In questo modo, si facilita il lavoro di chi vuole ricostruire i passaggi che ha fatto il credito durante la sua vita.

Infine, arriva un’apertura attesa sui sequestri penali. L’utilizzo dei crediti d’imposta, quando questi crediti siano oggetto di sequestro dell’Autorità giudiziaria, potrà avvenire una volta che siano cessati gli effetti del provvedimento, recuperando un periodo pari alla durata del sequestro, fermo restando il rispetto del limite annuale di utilizzo dei crediti medesimi. Anche se, sul punto, l’agenzia delle Entrate dovrà chiarire se gli anni di compensazione persi potranno essere recuperati tutti insieme o se il conteggio dovrà ripartire da zero.

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