Personale

Nei Comuni senza posizioni dirigenziali l'incarico apicale non equivale

Non è sufficiente l'espletamento di incarichi direttivi o di responsabilità

di Pietro Alessio Palumbo

Nell'ambito del pubblico impiego contrattualizzato, ai fini del riconoscimento del trattamento giuridico e retributivo proprio della qualifica dirigenziale, non è sufficiente l'espletamento di incarichi direttivi o di responsabilità riferibili ad una funzione dirigenziale - come avvenuto nel Comune della vicenda trattata dal Tar Campania (sentenza n. 571/2023) - essendo viceversa necessario che sussista il corrispondente posto qualificato come dirigenziale nella pianta organica dell'ente. In altre parole perché possa parlarsi propriamente di incarico dirigenziale è necessario che alle funzioni dirigenziali si accompagni l'effettiva predisposizione, nell'organigramma dell'ente locale, della posizione funzionale di livello dirigenziale.

Un ufficio può essere ritenuto di livello dirigenziale solo in presenza di una espressa qualificazione in tal senso contenuta negli atti di macro-organizzazione adottati dall'ente. In tutte le versioni disciplinari succedutesi nel tempo è stato riservato alle amministrazioni il potere di determinare la dotazione organica; di definire le linee fondamentali degli uffici; di individuare quelli di maggiore rilevanza; i modi di conferimento della titolarità degli stessi. Di conseguenza ove manchi l'istituzione dell'ufficio dirigenziale il giudice non può sostituirsi all'amministrazione e valutare la sostanza delle attribuzioni per qualificare di natura dirigenziale l'attività svolta dal soggetto preposto alla direzione dell'ufficio che viene in rilievo. Gli enti territoriali minori nell'esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare devono adeguare i propri ordinamenti tenendo conto delle relative peculiarità. È pertanto consentito il conferimento delle funzioni dirigenziali ai responsabili degli uffici e dei servizi indipendentemente dal loro inquadramento funzionale. Esiste la distinzione fra Comuni che nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi hanno previsto la dirigenza ed enti territoriali che hanno adottato atti organizzativi che quella qualifica non richiedono; e sulla base di detta distinzione vanno disciplinate in maniera diversificata le due ipotesi quanto alle condizioni richieste per l'eventuale affidamento degli incarichi a professionalità esterne.

Alla luce dell'ampia potestà regolamentare dell'ente in tema di organizzazione degli uffici è quindi consentito al Comune di non istituire rispetto ad una determinata funzione la posizione dirigenziale e di assegnare la stessa al personale con qualifica non dirigenziale nel rispetto dei criteri dettati da regolamento e contrattazione collettiva. Secondo il Tar partenopeo neppure è invocabile nella specie l'equiparazione tra incarichi di funzioni dirigenziali ed incarichi dirigenziali effettuata dalle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le Pa: tale equiparazione ha rilievo solo ai limitati fini delle suddette situazioni non potendo essere estesa alle procedure di reclutamento della dirigenza pubblica.

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