Personale

Permessi retribuiti, il nuovo contratto libera il dipendente dal doversi giustificare

Non è più necessario che il richiedente produca una documentazione

di Arturo Bianco

I permessi fino a 18 ore all'anno per ragioni personali e familiari non devono essere né giustificati nè documentati da parte del dipendente che li richiede; essi e quelli per visite mediche, analisi cliniche eccetera possono sommarsi nella stessa giornata solamente alle altre tipologie di assenza giustificata previste dalla norma contrattuale; vengono ampliati gli ambiti entro i quali possono essere utilizzati gli altri permessi e quello per il diritto allo studio può essere concesso anche per la partecipazione a corsi telematici. Sono queste le principali novità dettate dal contratto dello scorso 16 novembre in materia di permessi retribuiti. Novità che assumono una notevole importanza.

Non è più necessario che il dipendente spieghi quali sono le motivazioni poste a base della fruizione del permesso per ragioni personali o familiari e, tanto meno, non è necessaria la produzione di una documentazione. Questo permesso può dal dirigente e/o dal responsabile essere negato, ma ciò è consentito solamente in modo formale e sulla base di una adeguata motivazione che deve fare riferimento a specifiche ragioni organizzative.

A questo permesso non possono sommarsene nella stessa giornate altri, fatti salvi quelli previsti dall'articolo 33 della legge 104/1992 per i dipendenti disabili e per l'assistenza ai congiunti disabili, quelli disciplinati dal Dlgs 151/2001 per la maternità e la paternità, a partire da quelli per il cd allattamento ed i permessi brevi. La stessa disposizione è dettata anche per i permessi per visite mediche, esami clinici eccetera. Ricordiamo che anche in presenza del precedente contratto, l'Aran in via interpretativa era pervenuta alle stesse conclusioni.

I permessi fino a 8 giorni all'anno per concorsi ed esami possono essere utilizzati anche per la partecipazione ai colloqui di mobilità ed alle progressioni verticali.

Quelli per lutto possono essere utilizzati in presenza di adeguate motivazioni anche oltre i 7 giorni previsti e comunque entro il mese successivo. Rimane confermato sia che la durata è fissata in 3 giorni sia che non devono essere necessariamente utilizzati in modo continuativo.

Quelli per il matrimonio possono essere goduti non più necessariamente entro i 45 giorni successivi l'evento, occorre cominciarne la fruizione entro tale arco temporale e si può concordare che essa si concluda anche oltre, ma solamente in presenza di eventi che abbiano resa impossibile la loro utilizzazione nell'arco temporale prima ricordato.

I permessi per il diritto allo studio possono essere concessi anche per la partecipazione a corsi telematici, con il che viene formalizzata la lettura che l'Aran aveva già fornito sulla base delle precedenti norme contrattuali. I dipendenti che ne fruiscono devono fornire alla fine del corso di studio l'attestazione della loro utilizzazione per la partecipazione a lezioni e/o a concorsi. In mancanza, il dipendente può chiedere che siano considerati come ferie o come riposi compensativi in alternativa a considerare queste assenze alla stregua dei periodi di aspettativa non retribuita.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©