Personale

Distacchi e comandi, deroghe ai tetti per gestioni associate e mini-Comuni

Nuovi limiti subito in vigore ma via facilitata all’assunzione di chi già lavora negli enti

di Arturo Bianco

I forti limiti a comandi e distacchi previsti dal decreto Pnrr-2 (Dl 36/2022) sono immediatamente applicabili. Il rinvio al 1° luglio riguarda solo la mobilità volontaria.

Comandi e distacchi sono possibili nel tetto del 25% dei posti non coperti con la mobilità volontaria. I vincoli non si applicano ai dirigenti. Sono poi esclusi comandi o distacchi obbligatori, tra cui vanno inclusi il ricongiungimento al coniuge con figli fino a 3 anni o al coniuge militare. Fuori dal tetto anche gli uffici di diretta collaborazione degli organi di governo (ex articolo 90 del Tuel negli enti locali) e le partecipazioni a organi presso le sedi territoriali dei ministeri e quelli presso le Unioni di Comuni.

In fase di prima applicazione, entro fine anno gli enti possono attivare procedure straordinarie di assunzione a tempo indeterminato per il personale interessato, ad esclusione dei dirigenti. Le procedure sono riservate ai dipendenti in comando o distacco presso l’ente al 31 gennaio scorso; sono sottoposte al tetto del 50% delle capacità assunzionali e non sono assoggettate ai vincoli di pubblicità del bando. Le scelte devono essere guidate da tre criteri: l’anzianità nella posizione presso l’ente; il rendimento (la valutazione) e l’idoneità alla posizione, il che sembra consentire un colloquio. Non serve il nulla osta dell’amministrazione di provenienza. Gli enti che attivano la procedura possono derogare ai vincoli sulla durata di comandi e distacchi attuali al 31 dicembre per quelli che scadono nell’anno e al termine naturale per quelli che scadono dopo.

Alla base dei nuovi limiti c’è la necessità di attuare una previsione del Pnrr e la considerazione che questi istituti nascondono molto spesso favoritismi nella scelta dei dipendenti, tanto più sapendo che nelle mobilità volontarie essi hanno ope legis una preferenza. Il legislatore sceglie la strada della drastica limitazione e non l’introduzione di specifiche regole sulle modalità di scelta dei dipendenti. Le limitazioni non si applicano alle gestioni associate previste dall’articolo 14 del contratto del 22 gennaio 2004 e dall’articolo 30 del Tuel, né alle intese fra le Pa in base all’articolo 15 della legge 241/1990. Questi istituti, anche se concretizzano lo scavalco condiviso, hanno basi giuridiche nettamente differenziate. Le nuove regole non si estendono poi al 557 della legge 311/2004 da parte di piccoli Comuni, Unioni, consorzi e comunità montane; si tratta dello scavalco di eccedenza, cioè la possibilità di utilizzare i dipendenti di un altro ente locale al di fuori dell’orario di lavoro.

La previsione legislativa si estende anche ai distacchi, un istituto che nelle Pa è applicabile sulla base della lettura analogica delle disposizioni dettate per i privati dal Dlgs 276/2003. L’inclusione del distacco non sembra essere pienamente coerente con le finalità del legislatore: il distacco infatti differisce dal comando perché è disposto nell’interesse dell’ente da cui si dipende, che infatti continua a erogare il trattamento economico senza alcun rimborso da parte dell’amministrazione presso cui viene svolta l’attività.

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