Fisco e contabilità

Il bilancio consolidato prova a stabilizzare le regole

di Vincenzo Giannotti

Nella riunione della Commissione Arconet è stato affrontato il problema e le implicazioni discendenti dal cosiddetto decreto bilanci, introdotto dal Dlgs n. 139/2015, che ha apportato rilevanti modifiche agli schemi di bilancio delle società, sia di capitali che di persona, a partire dal 1° gennaio 2016, modificando anche alcuni criteri di valutazione. In tale riunione, dopo che i rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperi contabili hanno illustrato i maggiori impatti avvenuti nei bilanci delle società, la Commissione si è posta il problema del loro possibile impatto sul bilancio consolidato degli enti locali la cui data di approvazione è prevista al 31 settembre 2017.

Le modifiche agli schemi di bilancio
Le modifiche sui prospetti dello stato patrimoniale e del conto economico (del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato) hanno reso obbligatorio il rendiconto finanziario come schema primario del bilancio. Le maggiori correzioni apportate agli schemi di bilancio possono così riassumersi:
• Eliminazione dei conti d'ordine con inserimento nella nota integrativa degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali, non più iscritte nello stato patrimoniale;
• Nello stato patrimoniale scompaiono azioni proprie le quali sono portate a diminuzione del patrimonio netto;
• I crediti, i debiti e le immobilizzazioni finanziarie debbono essere rappresentate in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, in luogo dei precedenti criteri di valutazione, del valore di presunto realizzo, del valore nominale e del costo di acquisto;
• I costi di ricerca, sviluppo, pubblicità capitalizzati sono eliminati dalle immobilizzazioni con conseguente incidenza nel solo conto economico dell'anno in cui la spesa è avvenuta;
• Sono presenti specifiche voci per i derivati attivi e passivi e per le operazioni intrattenute con le imprese sottoposte al controllo delle controllanti oltre che nel patrimonio netto una riserva per le operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi;
• Nel conto economico mancheranno gli oneri e i proventi straordinari e i componenti eccezionali saranno spiegati nelle note al bilancio;
• Si avrà evidenza dei rapporti con le imprese sottoposte al controllo del controllante nella parte finanziaria del conto economico attraverso gli oneri e i proventi che derivano dalla valutazione al fair value dei derivati;
• Sarà presente una riserva di copertura nelle poste del patrimonio netto che rappresenta la riserva per la copertura del rischio di variazione dei flussi finanziari futuri.

Le correzioni ai criteri di valutazione
Oltre all'impatto sulla variazione degli schemi di bilancio, non sono poche le modifiche che interessano i criteri di valutazione e misurazione. Tra quelli più significativi vengono segnalati i seguenti:
• Strumenti finanziari derivati: essi devono essere iscritti al loro fair value, ex articolo 2426, comma 1, lettera 11-bis), tra le immobilizzazioni finanziarie e l'attivo circolante, se derivati attivi, e tra i fondi per rischi e oneri, se derivati passivi. In caso di derivati speculativi la variazione del loro fair value viene registrata in conto economico tra le rettifiche di valore di attività e passività finanziarie;
• Le partecipazioni sono valutate con il metodo del patrimonio netto;
• Avviamento: si ammortizza in base alla vita utile. Nei rari casi in cui questa non è determinabile si ammortizza al massimo in dieci anni;
• Costi di sviluppo: si ammortizzano in base alla vita utile. Nei rari casi in cui questa non è determinabile si ammortizzano al massimo in cinque anni;
• Valutazione costante: viene abrogato il criterio di valutazione costante per le attrezzature industriali e commerciali costantemente rinnovate e per le rimanenze.

Le osservazioni della commissione
La Commissione prende atto delle modifiche intervenute e si pone il problema del loro impatto sul bilancio consolidato in fase di approvazione per l'esercizio 2016 (allegato 11 al Dlgs n. 118/2011). In considerazione della non applicabilità della normativa agli enti locali, esclusi dal decreto bilanci in quanto applicabile alle sole società di capitali e di persona, ritiene opportuno non procedere in futuro a significative modifiche, suggerendo di effettuare le operazioni di consolidamento dei bilanci delle società controllate e partecipate facendo riferimento alle informazioni presenti nella nota integrativa e richiedendo la riclassificazione dei bilanci secondo lo schema previgente.

Il resoconto della Commissione Arconet

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