Urbanistica

Sicurezza tunnel stradali, progetti di adeguamento entro il 31 dicembre 2021

La norma del Dl Sostegni per le gallerie di oltre 500 metri. Conclusione lavori entro quattro anni

di Mariagrazia Barletta

Progetto di sicurezza da consegnare entro il 31 dicembre 2021, completo di cronoprogramma che tenga ben presente l'obiettivo finale: arrivare alla richiesta di messa in servizio (a lavori conclusi) entro il 31 dicembre 2025. Con una modifica apportata in sede di conversione al Senato, il decreto Sostegni (diventato legge) modifica il Dlgs 264 del 2006 per scandire i tempi del processo di adeguamento agli standard di sicurezza delle gallerie, di lunghezza superiore a 500 metri, appartenenti alla rete stradale transeuropea e ancora non a norma. Più nel dettaglio, le nuove misure disciplinano il processo di adeguamento delle gallerie aperte al traffico per le quali non è stata richiesta ancora la messa in servizio. Per i gestori (Anas o società concessionarie) che non arrivano al traguardo della messa in servizio riposizionato dalle nuove scadenze, scatta la sanzione amministrativa pecuniaria, il cui importo oscilla tra 100mila e 300mila euro. Fino al rilascio dell'autorizzazione alla messa in servizio, i gestori devono inoltre adottare misure di sicurezza temporanee minime.

Con la conversione del Dl Sostegni viene inoltre modificata la composizione della Commissione permanente delle Gallerie istituita presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che viene rafforzata con nuovi membri e acquisisce anche una nuova funzione. Per l'attuazione delle proprie funzioni, la Commissione può difatti «promuovere attività di studio, ricerca e sperimentazione, anche di natura prototipale, in materia di sicurezza delle gallerie». La Commissione è presieduta del presidente del Csllpp (o da un suo delegato). I membri del Mims che ne fanno parte restano due, mentre il ministero dell'Interno entra con, non più uno, ma tre rappresentanti, scelti rispettivamente tra il personale della Polizia stradale, del dipartimento Affari interni e territoriali e del dipartimento dei Vigili del Fuoco. Resta un rappresentante del dipartimento di Protezione civile, mentre il presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici designa ben sette esperti tecnici (non necessariamente scelti tra i componenti del Csllpp). Infine, le "new entries": un rappresentante dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (Ansfisa), un magistrato amministrativo, un magistrato contabile e un avvocato dello Stato.

La nuova tempistica
Per ciascuna galleria aperta al traffico e priva di autorizzazione alla messa in servizio, il gestore invia alla Commissione il progetto di adeguamento insieme al relativo cronoprogramma per l'esecuzione dei lavori. Deve farlo entro il 31 dicembre 2021 (entro il 30 giugno 2023 per le gallerie stradali oggetto dell'estensione della rete Ten-T). I requisiti di sicurezza da rispettare sono quelli stabiliti dal Dlgs 264 del 2006. Si tratta di requisiti progettuali e di misure di prevenzione da attuare per ridurre il rischio che possano verificarsi situazioni critiche. A questi si aggiungono misure di protezione in caso di incidente. Nel progetto elaborato per garantire la sicurezza rientrano dunque molti fattori, tra cui, ad esempio: le caratteristiche geometriche e tipologiche, l'organizzazione delle vie di fuga, l'accesso per i soccorritori, misure per evitare incidenti connessi al trasporto di merci pericolose, la resistenza al fuoco delle strutture, fino ai piani di intervento e alla gestione di eventuali incidenti.

Per gli interventi strutturali e impiantistici previsti nel progetto di sicurezza, il livello di definizione deve essere almeno quello del definitivo. La Commissione ha sessanta giorni dalla ricezione del progetto per valutarlo, approvarlo ed eventualmente formulare prescrizioni. Eseguiti i lavori di adeguamento, il gestore deve trasmettere la richiesta di messa in servizio entro il 31 dicembre 2025 (per le gallerie stradali oggetto dell'estensione della rete Ten-T c'è tempo fino al 30 giugno 2027). La Commissione ha, anche in questo caso, sessanta giorni di tempo per esprimersi (previo sopralluogo alla galleria). Se necessario, la Commissione può impartire prescrizioni specifiche.

Monitoraggio semestrale
A partire dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni e fino alla messa in servizio, i gestori sono tenuti a trasmettere il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno un rapporto per consentire alla Commissione e al Mims di verificare che si stia procedendo ai lavori di adeguamento e all'attuazione delle misure di sicurezza minime temporanee da mantenere fino alla messa in esercizio. Il rapporto semestrale dà conto della coincidenza tra stato di avanzamento effettivo e cronoprogramma presentato, delle risultanze del monitoraggio funzionale svolto mediante adeguati sistemi di controllo, e delle eventuali variazioni nell'adozione delle misure di sicurezza temporanee minime alla luce della progressiva realizzazione e del collaudo delle opere e degli impianti. Il rapporto semestrale deve anche contenere una dichiarazione che attesti la corretta adozione e l'idoneità delle misure di sicurezza temporanee adottate, sottoscritta dal legale rappresentante del gestore, dal responsabile della sicurezza e dall'esperto qualificato, con caratteristiche di terzietà, che ha rilasciato il parere – da consegnare insieme al progetto - in merito ai requisiti di sicurezza della galleria.

Il ruolo delle prefetture
Nel caso si registrino ritardi nel processo di adeguamento, la Commissione può proporre alle prefetture di adottare le necessarie azioni e misure correttive. Nel caso non venga presentata la richiesta di messa in servizio nei termini previsti dalle nuove disposizioni, le prefetture possono disporre sospensioni dell'esercizio, con indicazione di eventuali percorsi alternativi, o ulteriori limitazioni all'esercizio rispetto a quelle eventualmente disposte con le misure di sicurezza temporanee. Le modalità per l'applicazione delle sanzioni, che, come già specificato oscillano tra i 100mila e i 300mila euro, saranno definite con un decreto del Mims (da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del Dl Sostegni).

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