Amministratori

Viminale, sedute di seconda convocazione del consiglio comunale anche nello stesso giorno della prima

Se il regolamento prevede che devono essere tenute «nelle successive 24 ore»

di Manuela Sodini

Il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Viminale in un parere ricorda che la disciplina del funzionamento del consiglio comunale è demandata al regolamento consiliare. Non sono in contrasto al regolamento le sedute di seconda convocazione nello stesso giorno della seduta di prima convocazione, se il regolamento prevede che le sedute di seconda convocazione devono essere tenute «nelle successive 24 ore».

Il parere riguarda un quesito posto in tema di convocazione del consiglio in seduta di seconda convocazione, in particolare un consigliere comunale ha riferito circa la prassi adottata presso il suo Comune di far seguire la seduta di seconda convocazione del consiglio nella stessa data della prima convocazione, decorsi 30 minuti dalla constatazione della mancanza del numero legale previsto per le sedute di prima convocazione.

Questa prassi, secondo il consigliere andrebbe a ledere il diritto dei consiglieri di poter partecipare alla seduta di seconda convocazione, ove impossibilitati a partecipare alla adunanza di prima convocazione, e si porrebbe in contrasto con il regolamento del consiglio, in base al quale le sedute di seconda convocazione devono essere tenute «nelle successive 24 ore».

Prima di tutto nel parere viene richiamato l'articolo 38, comma 2, del Testo unico degli enti locali che demanda la disciplina del funzionamento del consiglio comunale al regolamento consiliare. Lo stesso comma 2 del richiamato articolo 38 stabilisce che il regolamento preveda le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte e indichi il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo come unico limite la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente.

Nel parere si passa poi ad esaminare il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale adottato dell'ente in questione, dove si legge che «può essere prevista la seconda convocazione, la cui seduta è da tenersi nelle successive 24 ore», sempre il regolamento stabilisce che «Il Presidente del Consiglio Comunale dispone che si proceda al secondo appello trascorsi dieci minuti dal primo appello e se non è raggiunto il quorum previsto per la validità della seduta dichiara deserta l'adunanza, ne fa dare atto a verbale e comunica al Consiglio Comunale, all'inizio dell'adunanza successiva, i nomi dei Consiglieri assenti non giustificati».

Il parere conclude affermando che l'interpretazione letterale delle disposizioni in oggetto non portano a ritenere che sia preclusa la possibilità che la seduta di seconda convocazione possa essere tenuta nello stesso giorno in cui è prevista la prima convocazione. L'espressione «nelle successive 24 ore» non implica che debba attendersi necessariamente il giorno successivo per poter convocare nuovamente il consiglio.

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