Fisco e contabilità

Ritardi nei pagamenti fondo di garanzia da attivare entro febbraio

Le giunte degli enti locali inadempienti dovranno approvare, anche in esercizio provvisorio, la variazione al bilancio sull'annualità 2023

di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

Entro il 28 febbraio le giunte degli enti locali inadempienti al rispetto delle norme sui tempi di pagamento dovranno approvare, anche in esercizio provvisorio, la variazione al bilancio sull'annualità 2023, per istituire nella parte spesa l'accantonamento al fondo di garanzia debiti commerciali e gli organi di revisione dovranno vigilare sull'applicazione della sanzione.

Sono due i parametri da rispettare ogni anno. Il primo si riferisce al pagamento delle transazioni commerciali nei termini di legge (30 giorni o 60, solo in casi particolari), il cui indicatore di riferimento deve essere rilevato attraverso la piattaforma AreaRgs del Mef. Il secondo obbligo attiene alla riduzione, a fine 2022, di almeno il 10% dello stock di debito commerciale in essere al 31 dicembre 2021: tale condizione non è da osservare per gli enti che, a fine 2022, registrano uno stock di debito commerciale residuo inferiore al 5 per cento delle fatture ricevute nell'anno. La legge prevede, per le amministrazioni che non hanno ancora concluso l'allineamento dei dati presenti in Pcc, la possibilità di utilizzare i dati risultanti dalle proprie scritture contabili di bilancio, comunicando entro il termine del 31 gennaio, il nuovo valore in AreaRgs.

L'ente inadempiente ad uno o ad entrambi i parametri deve stanziare, nella parte corrente del proprio bilancio, un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti e da aggiornare nel corso d'anno, in caso di variazioni.

Al termine dell'esercizio, lo stanziamento definitivo del Fgdc confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, ove il fondo risultante è costituito dalla sommatoria dell'ammontare definitivo degli eventuali accantonamenti al Fgdc derivanti da esercizi precedenti, con l'importo stanziato definitivamente nel bilancio di previsione dell'esercizio 2022.

Al fine di favorire il monitoraggio e le verifiche dell'applicazione delle misure di garanzia, nel modulo finanziario del piano dei conti integrato è stato inserito il codice U.1.10.01.06.001 "Fondo di garanzia debiti commerciali" da attribuire allo stanziamento relativo al Fgdc. Per le stesse finalità, a partire dal bilancio di previsione 2023-2025 e dal rendiconto 2022, nell'allegato a/1, concernente l'elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione, è stata inserita un'apposita voce dedicata al Fgdc, che riporta l'andamento di tale accantonamento nel corso dell'esercizio.

Il valore del fondo è pari al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti, nell'esercizio in corso, la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi, registrati nell'esercizio precedente, superiori a 60 giorni. La percentuale di accantonamento scende: al 3 per cento, per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni, al 2 per cento, per ritardi fra 11 e 30 giorni e, infine, all' 1 per cento, per ritardi fino a 10 giorni. Sono esclusi dal calcolo dell'accantonamento gli stanziamenti di spesa finanziati da risorse vincolate. La circolare Rgs n. 17 del 2022 ha precisato che tali voci vincolate fanno riferimento alle spese che, se non impegnate al 31 dicembre di ciascun anno, sono inserite nell'allegato a/2 al rendiconto.

L'importo accantonato nel corso degli anni nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui risultano rispettati entrambi i parametri.

Pertanto se l'ente inadempiente che era inadempiente nel 2021, con riferimento al 2022, rileva il rispetto delle condizioni, non deve effettuare l'accantonamento nel bilancio di previsione dell'esercizio 2023 e, in sede di approvazione del rendiconto 2022, potrà liberare la quota a titolo di Fgdc accantonata del risultato di amministrazione.

Non è previsto alcun adempimento, infine, per gli enti in regola con queste norme, i quali potranno tuttavia valutare di dare atto del rispetto degli obblighi sui pagamenti adottando, ove lo ritengano utile per esigenze di trasparenza e chiarezza, uno specifico atto ricognitorio.

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