I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

Sanatoria delle cartelle di pagamento al via

di Stefano Baldoni* - Rubrica a cura di Anutel

La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 2 agosto del Dm 14 luglio 2021 ha definito i termini e le modalità della sanatoria delle cartelle di pagamento prevista dal Dl 41/2021 (decreto sostegni).

L'articolo 4 del Dl 41/2021 ha previsto l'annullamento di tutti i debiti di importo residuo non superiore a 5mila euro, risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo 2000-2010, riferiti a soggetti con un reddito imponibile 2019 non superiore a 30mila euro. Con ciò riproponendo una manovra analoga a quella operata nel 2019 con la cancellazione dei carichi a ruolo fino a mille euro.

La norma, riferita alle somme iscritte a ruolo e affidate ai vari agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del Dl 203/2005 succedutisi negli anni, poi confluiti in Agenzia delle entrate – riscossione (e Riscossione Sicilia), rimandava a un apposito decreto ministeriale la definizione, le modalità e le date dell'annullamento dei debiti, del relativo discarico e della conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori. La previsione della sanatoria aveva anche spinto il legislatore a sospendere la riscossione di tutti i debiti di importo non superiore a 5mila euro, contenuti in carichi affidati agli agenti della riscossione, in quanto potenzialmente rientranti nella stessa.

Il Dm 14 luglio 2021 ha stabilito le modalità applicative della sanatoria.

La prima verifica necessaria per identificare i carichi oggetto dell'agevolazione, è l'individuazione di quali di essi sono riferiti a soggetti che rispettano il requisito di reddito imponibile 2019 (o del periodo di imposta in corso al 31/12/2019) non superiore a 30mila euro.

A questo fine l'agente della riscossione (Ader) era tenuto a trasmettere, entro il 20 agosto scorso, all'Agenzia delle entrate l'elenco dei codici fiscali dei soggetti risultanti debitori di carichi di importo non superiore a 5mila euro, riferiti a ruoli 2000-2010, in modo che l'agenzia, entro il prossimo 30 settembre possa comunicare a Ader l'elenco dei codici fiscali che, in base ai dati reddituali in suo possesso, superano la soglia di legge.

A questo punto Ader provvederà alla cancellazione dei carichi riferiti a soggetti non segnalati dall'Agenzia delle entrate, in quanto rispettosi dei limiti di legge, perfezionando la stessa alla data del 31 ottobre 2021.

La cancellazione di questi crediti ha tuttavia dei riflessi diretti sui bilanci degli enti locali interessati, i quali devono provvedere, in base all'articolo 4 del Dl 41/2021, all'eliminazione dei citati crediti dalle proprie scritture patrimoniali. Operazione che comporta la cancellazione dei residui attivi eventualmente ancora presenti (ad esempio, per Ici, Tarsu, Tia, servizio idrico, Tosap, eccetera), ovvero solo lo stralcio dei crediti inseriti nello stato patrimoniale, qualora l'ente, seguendo le indicazioni del principio contabile applicato n. 2, abbia provveduto alla cancellazione dei predetti residui riportandoli solo nello stato patrimoniale come crediti di dubbia esigibilità. L'elenco delle quote cancellate sarà trasmesso da Ader agli enti impositori in via telematica entro il prossimo 15 novembre, secondo le modalità contenute nel decreto direttoriale del 15 maggio 2015. Si tratta delle stesse regole utilizzate per la sanatoria dei ruoli consegnati agli agenti della riscossione fino al 31 dicembre 1999, sancita a suo tempo dall'articolo 1, comma 527, della legge 228/2012. Ricevuto l'elenco, spetta all'ente verificare la presenza di eventuali quote erroneamente inserite, entro il termine perentorio di 6 mesi.

L'operazione contabile sopra descritta sarà tuttavia operata solo in occasione del riaccertamento ordinario dei residui riferito al rendiconto 2021. In quella sede, infatti, con apposita deliberazione della giunta comunale, sarà effettuato anche un riaccertamento straordinario dei residui alla data del 31 dicembre 2021. Deliberazione da sottoporre, come quella del riaccertamento ordinario, al parere dei revisori dei conti. Con questa operazione l'ente provvede:

• Alla cancellazione dei residui attivi riferiti alle quote inserite nell'elenco comunicato dall'agente della riscossione, ovviamente se ancora presenti e non già stralciati nel corso degli anni.

• Ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nell'ultimo rendiconto approvato in misura pari ai residui attivi cancellati. Qualora la quota sia capiente l'operazione di cancellazione non incide quindi sulla parte disponibile del risultato di amministrazione.

• Se il fondo crediti non è sufficiente si genera un disavanzo di amministrazione, pari alla differenza tra i residui cancellati e la riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità. Questa quota di disavanzo beneficia della possibilità di un ripiano straordinario in 10 anni, per quote annuali costanti, a decorrere dal 2022, come consentito dal comma 5 dell'articolo 4 del Dl 41/2021. Disavanzo che va ad aggiungersi alle ormai numerose quote di disavanzo che beneficiano di regole particolari per la loro copertura (si pensi al disavanzo generato dalla cancellazione dei crediti di importo non superiore a mille euro, ripianabile in 10 anni, o più recentemente alla facoltà di copertura del disavanzo derivante dal Fal sempre in 10 anni – articolo 52 Dl 73/2021).

• La cancellazione dei ruoli comporta la cancellazione dei crediti dallo stato patrimoniale. Crediti che, come sopra accennato, dovrebbero essere presenti anche laddove l'ente non abbia conservato i residui nel conto del bilancio, pur se diversi enti che in passato accertavano i ruoli per cassa potrebbero non aver riportato neppure il credito nello stato patrimoniale. La cancellazione dei crediti non dovrebbe comunque avere effetti sul risultato economico, laddove gli stessi risultino interamente svalutati mediante l'accantonamento al fondo svalutazione crediti (di norma coincidente con il valore nominale dei crediti di dubbia esigibilità stralciati). Effetti che non si hanno neppure se l'ente comunque utilizza il fondo accantonato per coprire i crediti eliminati.

L'operazione di riaccertamento straordinario è oggetto di un unico atto deliberativo, da trasmettere tempestivamente al consiglio comunale.

Con la cancellazione dei carichi a ruolo cessa anche la sospensione della riscossione dei carichi eliminati.

Si tratta di un'operazione che riguarda carichi ormai vetusti, che tuttavia riguarda la stragrande maggioranza dei ruoli dei Comuni, considerando l'importo ordinario dei debiti tributari dei singoli contribuenti per i tributi comunali e che quindi, di fatto, elimina i crediti più vetusti degli enti. Con buona pace di chi ha pagato e delle risorse spese per l'attività accertativa e di controllo.

L'unica buona notizia per gli enti deriva dal fatto che questa volta, a differenza di quanto è accaduto con la sanatoria del 2019 relativa ai crediti fino a mille euro, le spese di notifica e quelle delle procedure esecutive, riferite ai carichi cancellati dei comuni, saranno rimborsate ad Agenzia delle entrate riscossione dallo Stato. Nel 2019 invece il rimborso delle spese esecutive, riferite alle annualità successive al 2013, sono state poste a carico degli enti impositori, con pagamento in 20 rate annuali, con decorrenza dal 30 giugno 2020. Anche quello delle spese di notifica, non previsto in origine, è stato posto a carico dei Comuni proprio dall'articolo 4, comma 8, del Dl 41/2021. Il conto sarà presentato da Ader entro il prossimo 30 settembre e il pagamento dovrà effettuarsi in un numero massimo di 20 rate annuali, con scadenza della prima rata entro il 31 dicembre 2021.

(*) Vice presidente Autel

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LE PROSSIME INIZIATIVE ANUTEL PER IL SETTORE TRIBUTARIO
- 20-21/9/2021: corso di preparazione e qualificazione per funzionari responsabili della riscossione (9,00-13,00/14,30-18,30)
- 27/9/2021: Imu abitazione principale e pertinenze: evoluzione nella fiscalità locale (15,00-17,00)
- 4/10/2021: corso base per operatori uffici tributi di prima nomina: la nuova Imu - prima giornata (12,00-14,00)
- 6/10/2021: corso base per operatori uffici tributi di prima nomina: la nuova Imu - seconda giornata (12,00-14,00)
- 6/10/2021: Imu e fabbricati rurali: evoluzione normativa e giurisprudenziale (modulo 1) (15,00-17,00)
- 8/10/2021: corso base per operatori uffici tributi di prima nomina: la nuova Imu - terza giornata (12,00-14,00)
- 13/10/2021: Imu e fabbricati rurali: evoluzione normativa e giurisprudenziale (modulo 2) (15,00-17,00)
- 18/10/2021: Tari: percorso guidato al calcolo delle tariffe (15,00-18,00)
- 20/10/2021: Imu agevolazioni per l'agricoltura (15,00-17,00)

LE PROSSIME INIZIATIVE ANUTEL PER IL SETTORE FINANZIARIO
- 29/9/2021: le ultime novità normative per gli enti locali (15,00-17,00)

LE PROSSIME INIZIATIVE ANUTEL PER ALTRI SETTORI
- 1/10/2021: le novita' introdotte nella gestione delle procedure di gara afferenti alle risorse del Pnrr e Pnc (d.l. n. 77 del 31 maggio 2021) (15,00-17,00)
- 13/10/2021: configurazione della responsabilita' contabile dei dirigenti e dei funzionari degli enti locali (10,00-12,00)

CORSO PER GLI ORGANISMI INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE (O IV)
PROGRAMMAZIONE, PERFORMANCE E RISK MANAGEMENT NEGLI ENTI LOCALI
Corso che consente l'acquisizione dei crediti formativi richiesti dalla legge ai componenti degli OIV.

- Dal 20/09/2021 al 18/10/2021 dalle ore 13,00 alle ore 16,00: il corso si svolgerà in 9 giornate (20/09-24/09-27/09-01/10-04/10-08/10-11/10-15/10-18/10)

Per informazioni ed iscrizioni consultare il sito ANUTEL.