Personale

Danno erariale al docente universitario che riveste la carica di amministratore di una società commerciale

Anche per un professore a tempo definito cui non è preclusa l'attività libero-professionale

di Michele Nico

Con la sentenza n. 193/2022, la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, ha condannato un professore universitario a versare all'ateneo di Padova la somma di 100mila euro a titolo di risarcimento per danno erariale, a causa di attività extraistituzionali svolte in forma societaria e incompatibili con la docenza universitaria.

Il caso
La pronuncia nasce da una notizia pervenuta alla Procura erariale che ha fatto scattare una serie di indagini da parte della Guardia di Finanza, in esito alle quali è emerso che:
a) nell'anno 1994, a seguito di concorso pubblico, il convenuto era stato nominato professore straordinario di tecnica della costruzione presso la Facoltà di Ingegneria civile di Padova, e sin dal primo momento aveva optato per un rapporto di lavoro con l'Università in regime d'impegno a tempo definito;
b) a partire dal 2001 il docente aveva costituito una società di ingegneria della quale era divenuto socio di maggioranza e, dopo qualche tempo, Presidente del Cda, nonché direttore tecnico e amministratore delegato con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

La violazione di legge
Il collegio ha rilevato in primo luogo che, alla luce della normativa vigente, tutti i ruoli di cui sopra non potevano essere ricoperti dal docente. Lo svolgimento di attività commerciali o industriali è vietato a tutti i professori a tempo pieno e definito, tanto in forma individuale quanto in forma societaria, in basen al combinato disposto degli articoli 60 e seguenti del Dpr 3/1957 e dell'articolo 6, comma 9, della legge 240/2010. Di conseguenza anche per un professore universitario a tempo definito (cui non è preclusa l'attività libero-professionale) l'assunzione di cariche legali di amministratore in società dedite al commercio e/o all'industria è oggetto di divieto assoluto. Tenuto conto di ciò, la Sezione ha accertato, a norma dell'articolo 53, commi 7 e 7-bis, del Dlgs 165/2001, la sussistenza del danno da mancato versamento alla Pa degli importi introitati a seguito di incarichi extralavorativi illegittimi, anche nel caso di percettore con il ruolo di professore universitario a tempo definito.

Il criterio equitativo
Il convenuto ha chiesto di essere dichiarato non responsabile dei fatti a lui contestati deducendo in giudizio una serie di prove a sua difesa, e precisamente:
• il pieno e costante rispetto degli impegni accademici assunti;
• l'arricchimento professionale determinato dalle varie esperienze extraistituzionali, con la produzione di numerose pubblicazioni scientifiche, a vantaggio (anche) del prestigio dell'ateneo;
• la creazione di laboratori didattici a beneficio dell'attività accademica, imperniati sull'interdisciplinarietà tra costruzione, sperimentazione e ricerca, anch'essi frutto delle esperienze svolte in base agli incarichi contestati.
Il collegio, pur confermando la responsabilità erariale del convenuto, ha preso atto del curriculum scientifico e didattico dello stesso e ha riconosciuto l'utilità delle prestazioni extraistituzionali svolte a favore dell'Università di Padova. In ragione di ciò i giudici, applicando il criterio equitativo ex articolo 1126 del codice civile, hanno quantificato il danno patito dall'Università in un importo rilevante, ma limitato al 35 per cento delle retribuzioni lorde percepite dal docente in esito alle attività professionali non consentite.

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