Fisco e contabilità

Pnnr, finanziamenti a fondo perduto fuori dal calcolo delle risorse erogate nei contratti di partenariato pubblico-privato

Nel caso in cui non incidano sulla finanza pubblica e non risultino in qualche modalità a carico della pubblica amministrazione

di Alberto Barbiero

I finanziamenti a fondo perduto del Pnrr non incidono sul calcolo delle risorse erogate dalle amministrazioni pubbliche agli operatori economici nei contratti di partenariato pubblico-privato a sostegno dell'investimento, non producendo il superamento del limite del 49%.

L'Autorità nazionale anticorruzione, con la deliberazione n. 432/2022, ha fornito importanti chiarimenti in relazione all'utilizzo dei finanziamenti concessi alle amministrazioni pubbliche per i progetti del piano nazionale di ripresa e di resilienza nell'ambito di iniziative di partenariato pubblico privato.

Le disposizioni del codice dei contratti pubblici che disciplinano i profili economico-finanziari per le concessioni (in particolare l'articolo 165, comma 2) e per gli altri contratti di Ppp (in particolare l'articolo 180, comma 6) stabiliscono che le varie forme di contribuzione pubblica finalizzate a sostenere l'equilibrio complessivo dell'iniziativa non possono comunque superare il limite del 49% del valore dell'investimento nella stessa.

Le norme del codice dei contratti pubblici, replicando l'impostazione definita dal manuale Eurostat a fini di esatta individuazione delle componenti debitorie nei bilanci pubblici, comprendono nel novero delle risorse messe a disposizione dalle pubbliche amministrazioni per la realizzazione degli investimenti erogazioni dirette (in forma di corrispettivi parziali o di contributi finalizzati) e indirette, provenienti dalla stessa amministrazione concedente o da altre amministrazioni pubbliche.

L'Anac rileva anzitutto come le stesse disposizioni del Dlgs 50/2016 suggeriscano che il contributo pubblico in conto capitale, complessivamente inteso per il rispetto del limite del 49%, debba riferirsi esclusivamente al perimetro delle risorse della pubblica amministrazione e, dunque, a carico di autorità nazionali, escludendo quindi le altre fonti di finanziamento, comprese le risorse euro-unitarie.

Sulla base di tali presupporti, l'Autorità nazionale anticorruzione afferma che, ove non incidano sulla finanza pubblica nazionale e non risultino in qualche modalità o in qualche forma a carico della pubblica amministrazione, le risorse europee possono ritenersi escluse dalle valutazioni in merito al contributo pubblico a sostegno degli investimenti nei contratti di partenariato pubblico-privato, e al perimetro del 49%, in quanto neutre rispetto alla quota di investimento.

L'Anac precisa tuttavia che ove si distinguano risorse europee a fondo perduto (i c.d. grants) e prestiti onerosi soggetti a obbligo di restituzione da parte dello Stato italiano (i c.d. loans), la non inclusione nel computo del limite del 49% si applica esclusivamente alle risorse europee a fondo perduto.

Gli enti ai quali sia stato attribuito un finanziamento Pnrr che intendano ricondurre a moduli gestionali con forte coinvolgimento del privato, come le concessioni e gli altri contratti di ppp regolati dal codice, devono verificare su quale macro-quota delle risorse assegnate dalla Ue esso ricada.

Un'errata attribuzione, infatti, determinerebbe il superamento del limite per l'impiego delel risorse pubbliche in relazioen al sostegno all'investimento in partenariato, determinando le condizioni perché lo stesso rapporto sia diversamente classificato e vada quindi a pesare interamente sul bilancio dell'ente.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©