Fisco e contabilità

Indennità degli amministratori locali, rebus ripartizione del fondo statale per gli incrementi

La posizione del Viminale sembra mutata rispetto a quella inizialmente assunta

di Gianluca Bertagna e Simona Freguglia

Il ministero dell'Interno con l'ultimo comunicato del 27 gennaio 2023, che richiama il precedente del 20 gennaio (su Nt+ Enti locali & edilizia del 27 gennaio), sembra confermare che i contributi assegnati ai Comuni, in base al comma 587 della legge 30 dicembre 2021 n. 234, non dovranno essere restituiti da quegli enti che in precedenza avevano ridotto, con propria deliberazione, per volontà dell'organo esecutivo, le indennità dei propri amministratori a importi inferiori rispetto a quelli previsti dal Dm 4 aprile 2000 n. 119.

Il comunicato del 20 gennaio, emanato di intesa con gli Uffici della Ragioneria generale dello Stato, precisava, infatti, che le risorse già assegnate con il decreto interministeriale 30 maggio 2022 «sono interamente destinate» a tutti i Comuni delle Regioni a statuto ordinario, per concorrere, in via esclusiva, al maggiore onere sostenuto dagli stessi per l'incremento delle indennità di funzione previste dai commi da 583 a 587 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021 n.234.

La posizione del Viminale appare quindi mutata rispetto a quella inizialmente assunta con il comunicato del 9 gennaio scorso (si veda Nt+ Enti locali & edilizia del 12 gennaio), che al punto 3 specificava l'obbligo di restituzione del contributo statale, da parte dei Comuni che avevano ridotto le indennità a importi inferiori a quelli previsti dalla legislazione «allora vigente» (importi previsti dal Dm n. 119, tabella A, con la riduzione del 10% prescritta dall'art. 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e con il correttivo di cui all'articolo 57-quater del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, per i sindaci dei Comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti) in quanto le risorse ripartite con il decreto interministeriale 30 maggio 2022 sono destinate, in via esclusiva, a compensare il maggiore onere che gli enti sostengono per adeguare le indennità in precedenza erogate agli amministratori in misura intera rispetto ai nuovi importi derivanti dall'applicazione dei commi 583 e seguenti della legge di bilancio 2022.

Il Comune è comunque tenuto a riversare al capitolo apposito del bilancio statale le somme eventualmente non utilizzate, nel caso di mancato o minore utilizzo del contributo. Potrebbe essere, infatti, che un Comune abbia un numero di assessori inferiore a quello su cui il ministero dell'Interno ha calcolato il contributo, oppure, potrebbe anche essere che, in virtù di un rapporto di lavoro dipendente, per cui non sia stata richiesta l'aspettativa, l'indennità di funzione assegnata all'amministratore sia stata dimezzata, nel rispetto di quanto enunciato dal comma 1 dell'articolo 82 del Dlgs 18 agosto 2000 n. 267, che all'ultimo periodo espressamente prevede quanto segue: «Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa».

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