Appalti

Anac, la documentazione tecnica non può identificare uno specifico fornitore o ditta produttrice

Un ente ha violato i principi di non discriminazione e trasparenza nella gara sulla fornitura di auto della polizia municipale

di Manuela Sodini

Nella fornitura di autoveicoli e servizi accessori a favore di un ente locale, Anac ha rilevato il mancato rispetto dei principi di non discriminazione e trasparenza.

La vicenda, risalente al 2016, nasce da un'indagine della Guardia di Finanza sull'approvvigionamento dei veicoli per la polizia municipale effettuato tramite una convenzione Consip, dove è stato riscontrato che per gli allestimenti delle auto da acquistare, il Comune, in qualità di stazione appaltante, non ha utilizzato le opzioni previste dalla convenzione, ma ha scelto di far installare allestimenti i cui preventivi sono stati richiesti al contraente principale, cioè il fornitore degli autoveicoli, allegando le schede tecniche redatte da un particolare subfornitore.

Sul punto, Anac richiama l'articolo 68 del codice dei contratti pubblici in base al quale «salvo che siano giustificate dall'oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un operatore economico specifico, né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti». Dunque, la documentazione tecnica può essere utilizzata in fase di appalto/ordinativo per qualificare le caratteristiche del prodotto, senza però identificare uno specifico fornitore o ditta produttrice.

Nel caso di specie, invece, la stazione appaltante ha inviato al produttore/fornitore un elenco dei prodotti richiesti su carta intestata della ditta già prescelta come subfornitore, per Anac tale condotta non risponde ai principi di non discriminazione e trasparenza. Se la stazione appaltante avesse deciso di approvvigionarsi autonomamente di tali allestimenti, ritenendo le soluzioni proposte non soddisfattive, trattandosi di una fornitura che ammontava a 114.200 euro, avrebbe comunque dovuto applicare la normativa vigente in materia di selezione dell'affidatario. Il responsabile del procedimento dell'ente locale, indirizzando il fornitore a commissionare gli allestimenti presso la ditta prescelta, ha posto in essere di fatto un affidamento diretto verso un operatore economico scelto su base fiduciaria. Modalità permessa solo per appalti di importo inferiore a 40mila euro, o nel caso di esistenza di un unico operatore sul mercato; nel caso in oggetto il valore della fornitura ammontava a 114.200 euro e non è stata dimostrata l'infungibilità della prestazione della ditta prescelta. Dalle indagini è invece emerso che almeno due imprese erano disponibili a presentare un'offerta a condizioni più vantaggiose della società prescelta.

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