I temi di NT+Rassegna di giurisprudenza

Le ultime pronunce dei giudici contabili in materia di Fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE)

di Carmelo Battaglia

Fondo crediti dubbia esigibilità – Determinazione fondo – Metodo semplificato – Calcolo iniziale errato

La Sezione ha evidenziato che, nella determinazione del Fondo crediti dubbia esigibilità di cui all'allegato n. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, l'utilizzo del metodo semplificato presuppone che il fondo iniziale sia stato calcolato in maniera corretta; ciò in quanto il primogenio errore è destinato a ricadere su tutti i fondi determinati, successivamente, con il metodo semplificato.
La sottostima del FCDE determina, infatti, un'alterazione del risultato di amministrazione con ampliamento della parte disponibile dell'avanzo e conseguente mancata evidenziazione contabile di un disavanzo di amministrazione.

Riferimenti normativi
All. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011

Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Puglia, Deliberazione n. 70 del 15/04/2022

Fondo crediti dubbia esigibilità – Erronea determinazione componenti accantonate – Irregolarità contabile – Principio veridicità – Sana gestione finanziaria

La Sezione ha affermato che la non corretta definizione delle componenti del risultato di amministrazione, per effetto della erronea o incompleta determinazione delle componenti accantonate dello stesso, costituisce una irregolarità contabile, in quanto risorse che dovevano essere accantonate per la tutela dei crediti di difficile esazione, e da considerarsi pertanto indisponibili, divengono invece disponibili. Essa comporta, altresì, un'errata rappresentazione del R.A., che deve essere corretta al fine di garantire il pieno rispetto del principio di veridicità e attendibilità degli atti di rendiconto e la sana gestione finanziaria.

Riferimenti normativi
All. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011

Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Toscana, Deliberazione n. 60 del 11/04/2022

Fondo crediti dubbia esigibilità – Determinazione fondo – Individuazione entrate – Calcolo percentuale da applicare – Limiti autonomia decisionale ente – Andamento storico riscossioni

La Sezione ha ricordato che, in applicazione dei principi contabili (allegato 4/2, D.lgs. n. 118/2011) ai fini della determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, l'ente locale è tenuto ad «individuare le categorie di entrate stanziate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione» (esempio n. 5 dell'allegato), come operazione propedeutica al calcolo della percentuale da applicare, poi, alle entrate così individuate ai fini della determinazione dell'entità dell'accantonamento. Pertanto, l'individuazione delle categorie di entrate alle quali applicare la percentuale di riscossione attesa, ai fini della determinazione del fondo in questione, non è scelta libera dell'ente, ma dipende dall'andamento storico delle riscossioni. Ciò coerentemente con la finalità dell'istituto, che è quella di portare a compensazione del totale dei crediti iscritti una percentuale presumibile di non riscossione degli stessi.

Riferimenti normativi
All. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011

Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Emilia-Romagna, Deliberazione n. 25 del 04/03/2022

Fondo crediti dubbia esigibilità – Corretta determinazione fondo – Finalità fondo – Veridicità risultato di amministrazione – Prevenzione disavanzi occulti e squilibri di competenza e cassa

La Sezione ha richiamato la deliberazione n. 32/2015/INPR della Sezione delle Autonomie, con la quale la Corte ha affermato che «uno degli elementi di maggiore rilevanza nella determinazione del risultato di amministrazione […] è quello della corretta determinazione del "fondo crediti di dubbia esigibilità", che deve intendersi come un fondo rischi finalizzato a tutelare l'ente impedendo l'utilizzo di entrate di dubbia esigibilità a finanziamento di spese esigibili. L'adeguata quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità - in conformità al principio applicato della contabilità finanziaria (punto 3.3, es. n. 5) - determina la veridicità del risultato di amministrazione […] e preserva l'ente da disavanzi occulti e da potenziali squilibri di competenza e di cassa, allorché sia utilizzato l'avanzo di amministrazione libero, in realtà non disponibile». L'ente locale, pertanto, dovrà attenersi scrupolosamente, nella determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, ai criteri indicati nel principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011, tenendo altresì conto che fino a quando il FCDE non è congruo, l'avanzo di amministrazione non può essere utilizzato.

Riferimenti giurisprudenziali
Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, n. 32/2015/INPR

Riferimenti normativi
All. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011

Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Lombardia, Deliberazione n. 28 del 14/02/2022

Fondo crediti dubbia esigibilità – Saldo positivo di parte corrente – Mancanza di copertura – Adeguamento accantonamento – Risultato contabile amministrazione

Per le ipotesi in cui lo stanziamento del FCDE, iscritto nel bilancio di previsione, non torvi copertura nel saldo positivo di parte corrente, la Sezione ha evidenziato la necessità del rispetto della coerenza tra il saldo positivo di parte corrente e l'accantonamento al suddetto fondo nel risultato di amministrazione, precisando che "Laddove il saldo di parte corrente non sia capiente rispetto allo stanziamento del FCDE previsto in bilancio, significa che l'adeguamento dell'accantonamento del suddetto fondo, a consuntivo, non trova adeguata copertura nel risultato della gestione di competenza a discapito del risultato contabile di amministrazione..".

Riferimenti normativi
All. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011

Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Lazio, Deliberazione n. 7 del 08/02/2022