Urbanistica

False attestazioni sui bonus edilizi, senza dolo resta l'illecito amministrativo

L'ufficio del Massimario analizza il nuovo reato legato ai bonus edilizi. Il falso può riguardare sia i dati del progetto che la congruità delle spese

di Antonio Iorio

Il nuovo reato del professionista attestatore per la fruizione dei bonus edilizi sanziona sia le false informazioni relative a dati oggettivi, anche a contenuto informativo sui requisiti tecnici del progetto e sulla sua effettiva realizzazione, sia la congruità delle spese rispetto ai massimali definiti con provvedimento ministeriale.A fornire queste indicazioni è l'Ufficio del Massimario della Corte di cassazione con la relazione 31/2022 al cui interno sono esaminati i nuovi reati introdotti dalla legge 25/2022 e, segnatamente, le misure sanzionatorie in tema di frodi edilizie.La nuova norma prevede la reclusione da due a cinque anni e la multa da 50mila a 100mila euro, nei confronti del tecnico che nelle asseverazioni:1 espone informazioni false; 2 omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso; 3 attesta falsamente la congruità delle spese.

Le asseverazioni riguardano: gli interventi di efficientamento energetico (rispetto requisiti e congruità delle spese); gli interventi di adozione di misure antisismiche (efficacia degli interventi e congruità delle spese); alcuni bonus edilizi (congruità delle spese ai fini dell'opzione per la cessione ovvero per lo sconto in fattura).La relazione evidenzia che questa nuova fattispecie è costruita sulla falsariga dell'articolo 236-bis della legge fallimentare, che sanziona le attestazioni non veritiere rese nell'ambito delle procedure concorsuali (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione debiti, piani attestati e liquidazione coatta amministrativa). Si tratta di un'ipotesi speciale di falso ideologico dichiarativo del privato in atto pubblico.Ciò in quanto si è in presenza del rilascio, da parte di un esperto qualificato, iscritto in un albo speciale, di false attestazioni in merito a circostanze di fatto oggetto di percezione diretta, riversate in un atto pubblico, costituenti premessa di un provvedimento dell'autorità, amministrativa o giudiziaria che, in assenza delle stesse, dovrebbe o potrebbe disporre l'accertamento d'ufficio.

Le notizie non veritiere possono riguardare sia i dati oggettivi, a contenuto schiettamente informativo, genericamente qualificati come "rilevanti", in ordine alla definizione dei requisiti tecnici del progetto di intervento e alla sua effettiva realizzazione, sia la congruità delle spese, da apprezzare in rapporto ai massimali definiti con provvedimento del ministero della Transizione ecologica. Al riguardo, il Massimario ricorda che, secondo consolidata giurisprudenza, il falso dichiarativo è configurabile anche in relazione agli atti dispositivi, i quali contengono una dichiarazione di volontà - e non invece di verità - dell'autore, se quella dichiarazione si fondi sull'esistenza di una situazione di fatto costituente il presupposto indispensabile per il compimento dell'atto. In questo contesto la dichiarazione stessa ha un contenuto meramente descrittivo e assume rilievo anche il contegno omissivo dell'asseveratore, che non ne faccia menzione.

Il mendacio può, poi, configurarsi anche in relazione ad enunciati valutativi, basati su un apprezzamento discrezionale di natura tecnica, sempre che l'attestazione sia resa in un contesto che implichi la necessaria accettazione di parametri di valutazione normativamente determinati o tecnicamente indiscussi, che il dichiarante contraddica consapevolmente e senza offrirne adeguata giustificazione. Infine, viene evidenziato che il nuovo illecito amministrativo (sanzione pecuniaria da 2mila a 15mila euro per ciascuna delle attestazioni o asseverazioni rese), rispetto al reato, riguarda i casi in cui è assente la condotta dolosa, che presuppone consapevolezza e volontà del mendacio, con la conseguenza che l'infedeltà di quanto attestato è imputabile a negligenza od imperizia.

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