Fisco e contabilità

Convocazione dei comizi elettorali, variazioni di bilancio ammesse solo per evitare danni all'ente

La qualificazione dell'«atto urgente ed improrogabile» compete al dirigente/responsabile e al segretario comunale

di Vito A. Bonanno ed Elena Masini

Con il Dm Interno 3 agosto 2021 sono stati indetti i comizi elettorali per lo svolgimento delle elezioni comunali che si terranno il 3 e 4 ottobre prossimi. Conseguentemente, in base all'articolo 38, comma 5, del Tuel, durante il periodo elettorale i consigli comunali devono limitarsi a compiere solamente gli «atti urgenti ed improrogabili». La ratio della norma, come chiarito dal Consiglio di Stato (sentenza n. 2955/2003) e dai pareri del ministero dell'Interno (ad esempio, parere DAIT 19.7.2018), è quella di impedire eventuali condizionamenti sulla formazione della volontà elettorale dei cittadini, prevenendo ogni possibile forma di interferenza, da parte degli organi elettivi in scadenza, sul libero svolgimento della competizione elettorale. Tale limitazione determina, a partire dal 45° giorno antecedente lo svolgimento delle elezioni (19 agosto 2021) una inevitabile contrazione dell'attività amministrativa ordinaria che coinvolge anche la gestione contabile delle risorse. Vediamo cosa è possibile e cosa non è possibile fare.

Variazioni di bilancio. Le variazioni di bilancio sono in linea generale vietate, salvo il caso in cui vi sia necessità di provvedere al fine di evitare danni all'ente. La qualificazione dell'«atto urgente ed improrogabile» compete - sotto il profilo tecnico - al dirigente/responsabile che istruisce il procedimento e al segretario comunale, con obbligo di motivazione da esplicitare nell'atto. Impossibile stilare un elenco preciso, dovendo l'urgenza e l'improrogabilità essere valutata caso per caso sulla base di un apprezzamento di merito insindacabile in sede di giurisdizione di legittimità. Può trattarsi, ad esempio, della necessità di iscrivere a bilancio dei contributi pena la perdita del finanziamento, ovvero una spesa per la messa in sicurezza di un ponte, di un edificio scolastico, eccetera. La variazione potrà essere deliberata sia dal consiglio comunale, ma anche in via d'urgenza dalla giunta, salvo ratifica entro i 60 giorni successivi. Al contrario laddove la decisione sia del tutto discrezionale e non vincolata nell'an, nel quando o nel quomodo, o non correlata a servizi obbligatori, andrà sospesa e rimandata alla nuova amministrazione.

Bilancio consolidato. Il 30 settembre scade l'approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio 2020 per i Comuni aventi una popolazione a partire da 5.000 abitanti (articolo 233-bis del Tuel e principio contabile 4/4 al Dlgs 118/2011). Trattandosi di una scadenza obbligatoria, la delibera può essere adottata anche in questo periodo. Tuttavia, qualora l'amministrazione uscente ritenesse non opportuno convocare l'organo consiliare, scatterà il divieto di procedere ad assunzioni di personale fino a quando non si provvederà alla sua approvazione (articolo 9, comma 1-quinquies, del Dl 113/2016). Analogamente, i Comuni che non hanno ancora provveduto ad approvare bilancio di previsione e rendiconto, potranno deliberare tenuto conto che i termini per provvedere sono già ampiamente scaduti.

Prelevamenti dal fondo di riserva e altre variazioni di competenza della giunta. Nnon sono previste invece limitazioni sull'attività propria della giunta comunale in ordine alle variazioni di bilancio e di Peg. Oltre ai prelevamenti dal fondo di riserva e dal fondo passività potenziali, potranno quindi essere deliberate tutte le variazioni contemplate dall'articolo 175, comma 5-bis, del Tuel.

Dup. Lo slittamento in autunno delle consultazioni amministrative ha sfasato anche le tempistiche per il varo del nuovo Dup 2022-2024. Pur in assenza di una espressa proroga del termine previsto al 31 di luglio per la presentazione del documento da parte della giunta al consiglio, sono molti gli enti che hanno comunque deciso di non procedere, demandando il tutto alla nuova amministrazione, in considerazione del carattere non perentorio del termine. Per coloro che, invece, dovessero aver deliberato il Dup in giunta entro il 31 luglio, il voto in consiglio comunale è al momento sospeso e rinviato alla nuova amministrazione. Inutile dire che ciò comporterà una profonda revisione del documento, alla luce delle linee programmatiche di mandato che saranno presentate.

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