Fisco e contabilità

Incentivi, debiti fuori bilancio, imposta di soggiorno e spese economali: le massime della Corte dei conti

La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo

di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

Incentivi 113 e gruppo di lavoro
In presenza dei presupposti normativi, l'incentivo potrà essere erogato a fronte del semplice accertamento, da parte del dirigente o del responsabile di servizio preposto alla struttura competente, dell'effettivo svolgimento delle attività suscettibili di essere remunerate previste dalla norma. Come rilevato in risposta al simile quesito circa l'erogabilità dell'incentivo anche nella ipotesi in cui la individuazione dei dipendenti beneficiari dello stesso sia tardiva e quindi successiva rispetto all'effettivo avvio della procedura di gara, «ove anche la nomina formale, tra i soggetti normativamente indicati come possibili percettori dell'incentivo, dei relativi destinatari avvenga in ritardo rispetto all'avvio della procedura di gara, ciò che rileva, ai fini della legittima erogazione, è l'accertamento dell'effettivo svolgimento di quelle specifiche prestazioni» (Sezione regionale di controllo per la Campania, parere n. 21/2022). In sostanza, se il dirigente o il responsabile del servizio preposto alla struttura competente attestano, sotto la propria responsabilità, l'avvenuto svolgimento delle attività previste dalla norma e suscettibili di incentivazione, possono procedere alla liquidazione degli incentivi anche per attività svolte prima della costituzione del gruppo di lavoro. Alla luce di ciò, ai fini della corresponsione dell'incentivo, appare irrilevante l'individuazione, in un esatto momento temporale, del gruppo di lavoro deputato allo svolgimento delle attività incentivabili, prevalendo l'elemento dell'effettivo svolgimento delle attività incentivabili.
Sezione regionale di controllo della Toscana - Parere n. 53/2023

Debiti fuori bilancio
I debiti fuori bilancio hanno la loro genesi in obbligazioni assunte in assenza di un regolare impegno di spesa e, a determinate condizioni ed entro i limiti di cui all'articolo 194 del Tuel, possono essere oggetto di riconoscimento e successivo pagamento; l'esigenza del riconoscimento consiliare risponde alla «finalità di ricondurre all'interno del sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria – che è, comunque, maturato al di fuori delle normali procedure di programmazione e di gestione delle spese – provvedendo alle contestuali verifiche circa il mantenimento degli equilibri di bilancio». Inoltre, in base al § 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, l'emersione di debiti assunti dall'ente e non registrati quando l'obbligazione è sorta comporta la necessità di attivare la procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio, prima di impegnare le spese con imputazione all'esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili. Nel caso in cui il riconoscimento intervenga successivamente alla scadenza dell'obbligazione, la spesa è impegnata nell'esercizio in cui il debito fuori bilancio è riconosciuto.
Sezione regionale di controllo della Puglia - Parere n. 14/2023

Destinazione imposta di soggiorno
Ai fini della correttezza/corrispondenza sia della destinazione dell'entrata sia della allocazione della spesa nei prospetti contabili di legge (bilancio di previsione e conto consuntivo), l'imposta di soggiorno può finanziare gli specifici ambiti funzionali inerenti al turismo, siccome declinati dall'articolo 4, comma 1, del Dlgs 23/2011 e non quelli riferibili soltanto in via mediata e incidentale all'ambito turistico. Infatti, la disposizione d'interesse (articolo 4, comma 1) non corrisponde a formula lata (con dicitura aperta) bensì a previsione che individua separatamente in termini specifici e rigorosi, alla stregua delle considerazioni che precedono, singole fattispecie, quali: 1) interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive; 2) interventi di manutenzione, fruizione e recupero di beni culturali ed ambientali locali; 3) servizi pubblici locali inerenti ai predetti interventi.
Sezione regionale di controllo del Veneto -Parere n. 52/2023

Spese economali
Con riferimento alle spese per acquisto di acqua minerale per lo svolgimento di consigli comunali è stato chiarito che tale tipologia di spese non può essere considerata «spesa di rappresentanza», ma che dette spese possono semmai essere considerate spese di funzionamento, trovando una loro «eccezionale ammissibilità» «unicamente nell'ordine di importi molto modesti e per esigenze assolutamente essenziali connesse al dibattito in corso». In altri termini, secondo la giurisprudenza citata dallo stesso agente contabile, le spese per acquisto di acqua minerale, al pari delle spese per acquisto di cialde per caffè e altre spese di bar, funzionali allo svolgimento dei Consigli comunali possono essere ricondotte alla categoria delle spese di funzionamento ove sussistano le condizioni suesposte, che vanno valutate di volta in volta, in relazione al caso concreto.
Sezione giurisdizionale della Calabria - Sentenza n. 16/2023

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