Fisco e contabilità

Gli enti locali hanno tempo fino al 31 marzo per decidere sulla «pace fiscale»

É data facoltà di stabilire l'applicazione delle disposizioni relative alla definizione agevolata delle controversie tributarie

di Federico Gavioli

É data facoltà agli enti territoriali di stabilire, entro il 31 marzo 2023, l'applicazione delle disposizioni relative alla definizione agevolata delle controversie tributarie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale; la novità è contenuta nel comma 205 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2023.

Più in particolare i commi 186-205 della legge di Bilancio 2023 consentono di definire con modalità agevolate (definizione agevolata) le controversie tributarie pendenti alla data di entrata in vigore della norma medesima (1° gennaio 2023), anche in Cassazione e a seguito di rinvio, in cui sono parte l'agenzia delle Entrate e l'agenzia delle Dogane, aventi a oggetto atti impositivi e più precisamente:
- avvisi di accertamento;
- provvedimenti di irrogazione delle sanzioni;
- ogni altro atto di imposizione,
mediante il pagamento di un importo pari al valore della controversia.

Nelle ipotesi in cui il ricorso pendente sia iscritto in primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore.

Se c'è soccombenza dell'Agenzia fiscale, le controversie pendenti possono essere definite con il pagamento del 40% del valore della controversia, in caso di soccombenza dell'Agenzia nella pronuncia di primo grado e del 15% del valore, in caso di soccombenza della medesima Agenzia nella pronuncia di secondo grado.

Ferma restando la sospensione della controversia fino al 10 luglio 2023, condizionata all'apposita richiesta del contribuente di avvalersi della definizione agevolata, si pone in capo al contribuente l'obbligo di depositare, perentoriamente entro la medesima data, la domanda di definizione e il versamento degli importi dovuti o della prima rata.

In luogo della ulteriore sospensione del processo, si dispone che al deposito della documentazione richiesta dalle norme il processo è dichiarato estinto (con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione) e le spese del processo restino a carico della parte che le ha anticipate, in relazione alle controversie pendenti in ogni stato e grado.

Si prevede che:
• l'eventuale diniego della definizione sia impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione;
• il predetto diniego sia motivo di revocazione del provvedimento di estinzione per adesione alla definizione agevolata;
• la revocazione sia chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego.

Con riferimento agli enti locali la chiusura agevolata delle liti fiscali pendenti può essere accessibile a condizione che l'ente deliberi entro il 31 marzo 2023.

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