Urbanistica

Cassazione: l'ecobonus decade se manca la comunicazione Enea

Sulle detrazioni per l'efficientamento energetico i giudici si orientano sulla linea più restrittiva

di Giorgio Gavelli e Giuseppe Latour

Comunicazione Enea essenziale per l'ecobonus. La Cassazione (ordinanza 34151) sposa la linea più restrittiva sulle detrazioni per l'efficientamento energetico. La comunicazione (attualmente prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera g, del Dm 6 agosto 2020 "Requisiti") non è, pertanto, un elemento formale della procedura, ma un suo aspetto fondante.A pochi giorni dalla scadenza per la remissione in bonis (il 30 novembre), entro la quale è possibile sanare le comunicazioni Enea non inviate entro il termine di 90 giorni, arriva una decisione che è un promemoria, anche in previsione futura, considerata l'estensione della comunicazione Enea al sismabonus, ancora in attesa di attuazione. Il caso riguarda un'asseverazione depositata a distanza di anni: la contribuente si era, di fatto, disinteressata all'adempimento, salvo poi provare a rimediare una volta che era stata avviata la contestazione, con una documentazione tardiva. In base alle indicazioni dell'Agenzia, il contribuente può arrivare in ritardo rispetto ai 90 giorni dalla fine lavori, ma comunque deve agire entro i termini per la dichiarazione attraverso la "remissione in bonis" dell'articolo 2 del Dl 16/2012, versando anche la sanzione di 250 euro (circolare 13/E/2013).

Per la Cassazione questo comportamento non può portare al mantenimento del bonus. Secondo i giudici, «l'omessa comunicazione preventiva all'Enea entro un termine specifico costituisce causa ostativa alla concessione delle agevolazioni relative agli interventi di riqualificazione energetica». La norma, infatti, ha come obiettivo il controllo della «effettiva spettanza» dell'agevolazione, in modo da impedire eventuali frodi, consentendo anche di effettuare i controlli. In qualche modo, poi, queste comunicazioni hanno come obiettivo la tutela dell'ambiente, perché servono ad accertarsi che ai lavori siano davvero collegati benefici che li rendono meritevoli delle agevolazioni. La Cassazione si allinea alle indicazioni più restrittive sul tema. La Ctr Toscana (decisione 790/05/2020), invece, nell'esaminare la vicenda al passaggio precedente, aveva spiegato che l'invio della documentazione all'Enea non ha natura di controllo, ma «meramente ricognitiva». Sarebbe, quindi, un semplice adempimento formale, che non porta decadenza. Nello stesso senso, mostrando un approccio meno rigido, aveva concluso a favore del contribuente la Ctr Lombardia 853/19/2015, 2181/19/2018 e 5330/09/2018, oltre a Ctp Milano 5287/02/2017 e Ctp Lecce 1709/01/2018. Più rigide, invece, con un orientamento simile a quello della Cassazione, erano state la Ctp Novara 24/02/2017 e Ct I° grado Trento 20/01/2021. Va ricordato che, per il semplice "bonus casa", con risparmio energetico ma senza i requisiti "ecobonus", l'omissione della comunicazione non ha conseguenze sul vantaggio fiscale (risoluzione 46/E/2019).

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