Urbanistica

Pergotenda, il Tar chiarisce i requisiti per rientrare nel regime di edilizia libera

L'intervento deve avere carattere temporaneo e realizzato con una tenda retrattile

di Ivana Consolo

I locali commerciali che dispongono di piccole/medie aree antistanti l'ingresso, non di rado decidono di rendere più fruibili tali spazi attraverso la predisposizione di quelle che, in termine tecnico, si definiscono pergotende. Ma quanti, fra i titolari di tali esercizi, sanno esattamente quali caratteristiche debba rispettare una pergotenda per non incorrere in abusi, dunque sanzioni? Con la sentenza numero 479, emessa dal Tar Campania, i giudici amministrativi tornano nuovamente sul tema, rendendo un'idea ben chiara di cosa serva per realizzare coperture funzionali per nulla abusive.

La vicenda
Il proprietario di un locale commerciale, disponendo di una piccola area aperta dinanzi al proprio negozio, decideva di creare una protezione della stessa, attraverso l'installazione di sostegni fissati al terreno su cui venivano collocati cartoni laterali ed altro materiale posto a copertura. Di tale manufatto, si accorgevano tanto la proprietaria di un appartamento del palazzo sovrastante il negozio - che lamentava una limitazione al suo diritto di veduta - quanto la locale polizia municipale, che provvedeva ad effettuare alcuni sopralluoghi. Dai sopralluoghi, emergeva che il titolare del negozio non si fosse semplicemente limitato a coprire lo spazio con una tenda, ma avesse collocato, all'interno dell'area così delimitata, alcuni scaffali ed alcuni cassoni ove era stata allocata della merce. La polizia, ne deduceva la volontà di ricavare un aumento della superficie di vendita con la realizzazione di un vano adibito a deposito, per cui non era stato richiesto alcun permesso edilizio.

Caratteristiche della pergotenda
Ad essere investito della vicenda, è il Tar Campania che, dopo avere esaminato i verbali e le fotografie emette una sentenza che fornisce una dettagliata e chiara definizione della pergotenda. Difatti, nel ricorrere al Tar, il privato sosteneva di non avere commesso alcun abuso edilizio, in quanto definiva il manufatto da lui realizzato quale pergotenda, ovvero una struttura che viene annoverata nei cosiddetti interventi di edilizia libera, cioè non necessitanti di alcun permesso assentivo.

Per dare pieno valore al convincimento maturato, il Tar procede a riepilogare le caratteristiche tecniche e normative che devono essere presenti per poter asserire che un dato manufatto è qualificabile come pergotenda. Vediamo nel dettaglio:

1) la struttura deve essere destinata a rendere meglio vivibili gli spazi esterni ad un edificio, mediante la creazione di una copertura duratura e stabile, ma finalizzata a soddisfare esigenze temporanee (il riparo dagli agenti atmosferici, la creazione di una zona d'ombra, etc.)

2) il manufatto non deve in alcun modo incidere sul territorio, né sulle strutture già esistenti (ad esempio modificando la sagoma dell'edificio). Difatti, i supporti per la tenda, non devono costituire una struttura a se stante, tale da creare volumi e/o ampliamento di superfici chiuse, ma devono semplicemente costituire dei meri punti di appoggio e sostegno della tenda

3) l'elemento essenziale dell'opera, è la tenda in quanto tale. La tenda deve avere carattere retrattile, attesa la temporaneità delle esigenze che va a soddisfare. Quanto al materiale di cui è costituita, esso deve essere plastico e leggero, tale cioè da non presentare alcuna particolare consistenza e/o pesantezza che possano farlo assurgere a copertura o tamponatura.

In presenza di tali caratteristiche, e solo in tali casi, si può qualificare il manufatto come pergotenda, e si lo si può ritenere quale intervento di edilizia libera, cioè non necessitante di permessi edilizi, ma di sola comunicazione di avvio lavori.

Tornando al caso di specie, l'attività posta in essere dal ricorrente, non presentava nessuno dei requisiti precedentemente indicati. Di qui la bocciatura del ricorso.

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