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Paradosso Irap, le nuove semplificazioni tagliano le deduzioni agli enti pubblici

Il Dl 73/2022 ha modificato il Dlgs 446/1997 per far dedurre dai costi del conto economico l'intera spesa di personale a tempo indeterminato

di Nicola Tonveronachi e Francesco Vegni

L'articolo 10 del Dl 73/2022 ha introdotto alcune semplificazioni in materia di Irap, modificando l'articolo 11 del Dlgs 446/1997 per far dedurre dai costi del conto economico l'intera spesa di personale a tempo indeterminato, limitando quindi le altre deduzioni al personale non a tempo indeterminato.

Tra le altre cose viene stabilito che, già a partire dal 2021, la deduzione per le spese relative ad apprendisti, contratti formazione lavoro e disabili è limitata a soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.

Lo stesso vale per la deduzione del premio Inail, che viene limitata anch'essa alla quota parte di premio riferita ai soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.

Occorre tuttavia ricordare che gli enti locali, soggetti passivi Irap, determinano l'imposta in base al metodo retributivo, per cui si tratta di capire come considerare queste modifiche nell'ottica non dei costi deducibili dal conto economico in base al metodo commerciale – che per gli enti locali è solo opzionale – ma nell'ottica di quello retributivo e quindi delle deduzioni delle spese di personale dalla base retributiva Irap.

In questo caso che, nell'impossibilità di ridurre la base retributiva della spesa di personale a tempo indeterminato perché questa spesa costituisce la parte fondamentale della base imponibile Irap secondo il metodo retributivo, si genera l'evidente rischio, secondo l'interpretazione letterale della norma rinnovata, che le deduzioni delle spese per apprendisti, contratti formazione lavoro e soggetti disabili riferite anche ai lavoratori impiegati a tempo indeterminato si perdano, creando così l'effetto esattamente contrario all'intento del legislatore (semplificazioni e abbattimento progressivo del cosiddetto cuneo fiscale ), così come la deduzione del premio Inail (sulla base della sentenza della Corte di cassazione 16 giugno 2017, per chi sostiene questa posizione giurisprudenziale).

Il problema è che l'articolo 10 del Dl n. 73 modifica l'articolo 11 sulle deduzioni, norma a cui si rifanno anche le istruzioni ministeriali al modello Irap 2022, e la sentenza 16 giugno 2017 della Corte di cassazione, rinviano (con riferimento, rispettivamente, le istruzioni ministeriali a contratti formazione lavoro, apprendisti e soggetti disabili, mentre la sentenza alla deduzione del premio Inail dalla base retributiva, che invece non è mai stata formalmente riconosciuta dall'agenzia delle Entrate all'interno delle istruzioni ministeriali).

È quindi assolutamente necessario, stante la decorrenza della novità normativa e in vista della predisposizione e invio telematico da parte del Modello Irap 2022 (da alcuni peraltro a oggi già predisposto), che l'agenzia delle Entrate chiarisca in merito ed eviti l'effetto "tagliola" per le deduzioni Irap delle amministrazioni pubbliche; sarebbe anzi forse meglio un intervento del legislatore in sede di conversione del Dl 73/2022, per ripristinare anche per il 2021 e per gli anni seguenti le deduzioni Irap per la Pa che invece sarebbero oggi compromesse.