I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

Certificazione dei fondi Covid alla prova dei vincoli

di Stefano Baldoni (*) Rubrica a cura di Anutel

Con la chiusura della certificazione dell'utilizzo delle risorse del fondo funzioni degli enti locali (articolo 1, comma 827, legge 178/2020), il cui termine di presentazione è fissato al 31 maggio 2022, si pone il problema per gli enti locali di come affrontare l'eventuale necessità di rivedere le quote vincolate del risultato di amministrazione 2021 non coincidenti con le risultanze della certificazione.

Con l'approvazione del rendiconto 2021, scaduta lo scorso 30 aprile, gli enti locali hanno definito non solo il risultato di amministrazione, ma anche la sua composizione in termini di quote vincolate, accantonate, destinate e libere. In particolare, qualora l'ente non aveva definito la certificazione del fondo funzioni prima della chiusura del rendiconto (che di norma avviene almeno 40 giorni prima della scadenza del termine, volendo considerare tutti i termini previsti dal Dlgs 267/2000), la determinazione delle quote vincolate del risultato di amministrazione relative al fondo funzioni (e ai ristori specifici di spesa) è avvenuta in modo necessariamente presuntivo.

Con la certificazione, redatta secondo le regole del Dm 28 ottobre 2021, i Comuni hanno dichiarato le minori entrate subite nel 2021, rispetto a quelle del 2019, per effetto dell'emergenza Covid (al netto degli specifici ristori di entrata, quali, ad esempio, quelli riferiti all'esenzione dall'Imu di alcune fattispecie impositive ovvero dal canone unico patrimoniale – pubblici esercizi, commercio su aree pubbliche, spettacolo viaggiante o ancora riferiti al minor gettito dell'imposta di soggiorno), nonché le maggiori spese dovute al Covid, sempre al netto dei ristori specifici di spesa, insieme alle minori spese registrate.

L'operazione di certificazione ha portato a determinare un saldo complessivo, da confrontare con le risorse ricevute a titolo di fondo funzioni fondamentali nell'anno 2020 (relativamente alla quota non utilizzata nel 2020 e confluita nell'avanzo alla fine del medesimo anno) e con quelle del fondo funzioni 2021 (articolo 1, comma 822, legge 178/2020). La differenza positiva tra il totale di quest'ultime entrate e il saldo della certificazione, determina la quota di risultato di amministrazione da riportare nella quota vincolata (da legge) 2021. Da questi conteggi va tenuta fuori la quota Tari del fondo funzioni fondamentali 2020 che, come noto, andava destinata (e può essere destinata anche nel 2022 ai sensi dell'articolo 13 del Dl 4/2022) esclusivamente ad agevolazioni Tari e il cui utilizzo nell'anno 2021 non deve essere riportato nella certificazione.

Ovviamente se l'ente registra un saldo della certificazione negativo (senza considerare i ristori specifici di spesa) superiore al totale delle risorse del fondo funzioni, come sopra individuate, non dovrà vincolare alcunché, in quanto ha dimostrato di aver utilizzato tutte le risorse ricevute.

Nel caso di saldo della certificazione negativo, ma comunque inferiore in valore assoluto al totale delle risorse del fondo funzioni, andranno determinati i vincoli da riportare. Prestando attenzione al fatto che, qualora l'ente non abbia utilizzato integralmente i ristori specifici di spesa indicati nel Dm 28 ottobre 2021, una quota della differenza tra totale del fondo e saldo (in valore assoluto) della certificazione (negativa) confluirà nelle quote vincolate da trasferimenti del risultato di amministrazione e solo la parte residua nell'avanzo vincolato (da legge) relativo al fondo. Attenzione anche all'eventuale vincolo relativo al trasferimento per il minor gettito dell'imposta di soggiorno, in quanto, se quest'ultimo è superiore alla perdita di gettito registrata nella certificazione con riferimento a questo tributo, occorre riportare la stessa in uno specifico vincolo, tenuto conto della destinazione specifica che la legge ha riservato a detti proventi (articolo 4 Dlgs 23/2011). Quota che è un "di cui" della differenza complessiva tra gettito del fondo funzioni e risultato della certificazione.

In definitiva, le quote vincolate che saranno oggetto di verifica devono riguardare: la quota del fondo funzioni fondamentali anno 2020, non utilizzata al 31 dicembre 2021 (oltre alla quota Tari da tenere separata), la quota del fondo funzioni 2021, non utilizzata la 31 dicembre 2021, le quota vincolata da legge relativa al ristoro dell'imposta di soggiorno, le quote vincolate ( da trasferimenti) riferiti agli specifici ristori di spesa. Da verificare se aggiungere anche delle quote specifiche per gli altri ristori di entrata superiori alla riduzione del gettito (ad esempio Imu e Canone).

Le quote sopra descritte dovranno essere confrontate con quanto riportato nel prospetto allegato a/2 al rendiconto 2021. In caso in cui i valori divergano, occorre modificare il prospetto, oltre a quello generale di composizione del risultato di amministrazione. Questa operazione potrebbe essere neutrale, in caso di variazioni meramente compensative tra le quote vincolate interessate, ovvero determinare la necessità di incrementare o ridurre le stesse. Operazione quest'ultima che incide inevitabilmente sulla quota "libera" del risultato di amministrazione, riducendola o aumentandola. E che potenzialmente potrebbe portare anche a registrare un disavanzo, prima assente, ovvero a determinare una variazione nella quota del disavanzo recuperata nell'anno, per gli enti già in disavanzo.

La disciplina della suddetta variazione è contenuta nell'articolo 37-bis del Dl 21/2022, convertito dalla legge 51/2022, il quale, riprendendo quanto già previsto lo scorso anno (articolo 15 Dl 77/2021), ha stabilito che il provvedimento con il quale si rettificano gli allegati al rendiconto 2021 degli enti locali concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2), al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 126/2020, è di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria.

Tuttavia, se questea modificazione comporta anche la necessità di variare il risultato di amministrazione, sarà necessario sottoporre l'adeguamento al consiglio comunale (sempre previo parere dei revisori).

Rispetto allo scorso anno si chiarisce che è necessario il parere dell'organo di revisione, laddove la disciplina del 2020 si limitava a dire "sentito l'organo di revisione"

Si tratta di una rilevante semplificazione che, tuttavia, come lo scorso anno, non tiene conto del fatto che la variazione dei prospetti allegato a e a/2 comporta inevitabilmente la modifica dell'allegato relativo al prospetto degli equilibri, del quadro generale riassuntivo, oltre che del conto economico e dello stato patrimoniale (per l'adeguamento del risconto passivo sulla base dell'ammontare della quota di fondo funzioni non utilizzata nell'anno 2021). E come lo scorso anno si pone il dubbio se anche la modifica di questi ultimi documenti competa al responsabile finanziario, ovvero sia di fatto inevitabile andare in consiglio.

La corretta quantificazione delle quote vincolate relative al fondo è divenuta poi negli ultimi giorni particolarmente interessante, alla luce della modifica apportata all'articolo 13, comma 6, del Dl 4/2022, dalla conversione del Dl 21/2022 (articolo 37-ter), la quale sembra aver reso possibile l'impiego dei fondi confluiti in avanzo del fondo funzioni (2020 e 2021) e gli specifici ristori di spesa inclusi nella certificazione di cui al Dm 28 dicembre 2021, per il finanziamento dei maggiori oneri derivanti dalla spesa per l'energia elettrica, al netto degli specifici ristori statali (riferentesi probabilmente ai fondi stanziati negli ultimi appositamente a tal fine). I fondi utilizzabili, in attesa del necessario chiarimento sul punto di natura interpretativa o normativa, sembrerebbero quelli specificati dall'articolo 13 del Dl 4/2022, vale a dire le risorse del fondo funzioni 2020 e 2021 (da valutare se anche la quota Tari del fondo 2020, che pur non essendo inclusa nella certificazione Covid fa parte del fondo di cui all'articolo 109 del Dl 34/2020 e dell'articolo 34 del Dl 104/2020, richiamato dalla norma del Dl 4/2022) e quelle degli specifici ristori di spesa inclusi nella certificazione (tra i quali è incluso anche il fondo per le riduzioni Tari utenze non domestiche di cui all'articolo 6d del Dl 73/2021).

(*) Vice presidente Anutel

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