Urbanistica

Abusi, ok alla sanzione massima (20mila euro) per chi non si adegua all'ordine di demolizione

La decisione del Tar Sardegna che respinge il ricorso di un proprietario contro la sanzione del Comune

di Davide Madeddu

In caso di mancato esecuzione di un'ordinanza di demolizione di opere realizzate senza autorizzazione in area soggetta a vincolo, la sanzione è massima. È quanto emerge dalla sentenza n.71/2022 pronunciata dal Tar di Cagliari in merito al ricorso presentato da un cittadino che si era visto notificare dal proprio comune l'ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria di 20mila euro per «non aver ottemperato all'ordinanza dirigenziale di demolizione di opere abusive realizzate in assenza di permesso di costruire in area soggetta a vincolo paesaggistico nell'immobile di sua proprietà».

Tutto inizia, secondo quanto ricostruito nella sentenza, quando all'interno della proprietà, vengono realizzati «alcuni interventi edilizi in assenza di permesso di costruire, che hanno comportato l'ampliamento complessivo dell'immobile per un totale di circa 8 mq., nonché altri interventi in assenza di Scia». Nel 2018, il Comune «previo rituale procedimento», accertata «la sussistenza di detti abusi e ha quindi ordinato al ricorrente di demolire le opere e di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi». Segue poi una verifica della Polizia locale che accerta «l'inottemperanza all'ordine disposto».

Dal Comune parte la procedura finalizzata all'applicazione della sanzione. Il proprietario evidenzia le «esigenze familiari che avevano motivato l'intervento edilizio e il fatto che l'intervento non aveva modificato il fronte dell'edificio, nel rispetto delle prescrizioni delle Nta del Puc, chiedendo la riduzione dell'importo della sanzione» pari a 20 mila euro, il massimo edittale. Il Comune non accoglie le osservazioni e con l'ordinanza ingiunge la sanzione «nella misura del massimo edittale, rilevato (come si legge nell'ordinanza) che tra gli abusi accertati con la precedente ordinanza rientrano opere realizzate in assenza di permesso di costruire realizzate in area soggetta a vincolo di Centro Matrice» e che «la sanzione, in caso di abusi realizzati su aree ed edifici sottoposti a vincoli di cui all'art. 27, comma 2, del DPR n°380/2001, è sempre irrogata nella misura massima».

Quindi il ricorso al Tar di Cagliari con il Comune che non si costituisce in giudizio. Per il giudici il Comune ha «correttamente interpretato ed applicato le norme nazionali e regionali che disciplinano l'ipotesi della mancata ottemperanza (nella specie pacificamente verificatasi) all'ordine di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi per abusi compiuti su immobile sito in area sottoposta a vincolo dal PPR». I giudici poi rimarcano che il Comune ha applicato l'articolo 6 comma 6 «della Legge n. 23/1985 della Regione Sardegna, che, in linea con quanto previsto dall'art. 31, comma 4 bis, del Dpr 380/2001, stabilisce che se il responsabile dell'abuso non ottempera all'ordine di demolizione e ripristino, il dirigente o il responsabile dell'ufficio comunale «irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 2.000 ed euro 20.000, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), e successive modifiche ed integrazioni, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima». Ricorso respinto, spese compensate.

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