Urbanistica

Bonus edilizi, il Sal a cavallo d'anno non può superare il principio di cassa

È l'indicazione dell'Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n.56/2022

di Giorgio Gavelli

Nel calcolo dello stato avanzamento lavori (Sal) di almeno il 30% dell'intervento complessivo – richiesto dal comma 1-bis dell'articolo 121 del decreto Rilancio per le opzioni dello sconto in fattura o della cessione del credito– si possono comprendere quote di intervento realizzate in periodi d'imposta diversi. Tuttavia, l'opzione può essere concretamente esercitata solo per le spese sostenute nell'anno in cui il Sal è emesso, non potendosi estendere anche a quelle precedenti che, in virtù del principio di cassa, dovranno essere fruite in dichiarazione dei redditi. Sono le conclusioni a cui giunge l'Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 56/2022 diffusa ieri, importantissima proprio in questo periodo in cui i contribuenti stanno predisponendo le comunicazioni da inviare entro il 16 marzo prossimo. Il quesito viene posto dal proprietario di un fabbricato residenziale collabente sul quale si stanno effettuando interventi di efficientamento energetico agevolabili al 110%.

Avendo versato acconti sia nel 2021 che nel 2022, ma con un unico Sal che verrà emesso quest'anno, l'istante si chiede se le spese sostenute possono essere cedute tutte assieme ad un istituto di credito. L'Agenzia, dopo aver ricordato che, in ambito Superbonus, la cessione del credito o lo sconto in fattura in corso d'opera possono intervenire solo in corrispondenza di non più di due Sal, ciascuno dei quali riferito ad almeno il 30% dell'intervento, concorda sulla possibilità che tale percentuale si riferisca a lavori realizzati in periodi d'imposta differenti, in questo caso 2021 e 2022. Tuttavia, raggiunta la percentuale minima prevista dal legislatore, le spese che possono essere oggetto di opzione sono solo quelle pagate nel 2022. Infatti, in applicazione del criterio di cassa, le spese 2021 non possono essere oggetto di opzione poiché a fine 2021 non si era raggiunta il Sal del 30% richiesto dal comma 1-bis dell'articolo 121 del decreto Rilancio.

Conformemente a quanto già sostenuto nella risposta ad interpello della Dre Veneto n. 907-1595-2021, quindi, il contribuente, capienza permettendo, potrà fruire del bonus corrispondente a queste spese solo nella dichiarazione dei redditi, diversamente dal bonus 2022 che potrà essere ceduto. È una soluzione letteralmente corretta, ma che crea difficoltà ai contribuenti negli ultimi mesi dell'anno: da un lato essi sanno che gli acconti versati senza giungere in corso d'anno al Sal richiesto non potranno essere "monetizzati", ma, dall'altro, se non versano acconti difficilmente trovano imprese disposte ad iniziare l'intervento.Vale la pena ricordare che il Sal richiesto si calcola separatamente tra interventi ecobonus e sismabonus (risposta 53/2022) e che nei bonus "minori", diversi dal Superbonus , per procedere alla cessione o sconto è sufficiente che i lavori siano iniziati (Circolare n. 16/E/2021).

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