Fisco e contabilità

Corte conti, il piano di rientro del disavanzo non può eccedere il triennio riferito al bilancio dell'esercizio in corso

Con l'obbligo di riformulare, con delibera specifica, il piano precedentemente adottato

di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

L' emersione di ulteriore disavanzo, nel corso del piano di rientro, deve essere recuperato all'interno del periodo stabilito, con obbligo di riformulare, con apposita delibera, il piano precedentemente adottato. Con la deliberazione n. 8/2023, la sezione regionale di controllo per il Piemonte, offre chiarimenti e indicazioni utili agli enti in disavanzo, analizzando il comportamento adottato da un piccolo comune di 300 abitanti.

Richiamata la normativa (l'articolo 188 del Dlgs 267/2000, il principio contabile allegato 4/2 al Dlgs 118/20211, punti 9.2.24, 25 e 26), i giudici contabili sottolineano che, una volta accertata, da parte dell'ente, la sussistenza di un disavanzo, l'Amministrazione è tenuta ad applicare immediatamente tale valore al bilancio in corso di esercizio. Qualora non sia possibile recuperare integralmente il disavanzo nell'esercizio in corso, la legge consente all'Ente di predisporre un piano di rientro con quote annuali, nel limite temporale considerato dal bilancio di previsione in corso (e, pertanto, nel triennio relativo alle annualità oggetto del bilancio).

Il termine non è derogabile per iniziativa dell'ente, nemmeno nel caso in cui sopraggiunga, nel corso della gestione, un ulteriore disavanzo. L'ultimo periodo dell'articolo 188 del Tuel stabilisce, infatti, che «l'eventuale ulteriore disavanzo, formatosi nel corso del periodo considerato nel piano di rientro, deve essere coperto non oltre la scadenza del piano di rientro in corso».

Il Comune sotto la lente della Corte, in sede di approvazione del rendiconto 2020, registrava un disavanzo complessivo di 121.990,47 euro e, di conseguenza, stanziava sulla parte spesa del bilancio 2021/2023, alla voce "Disavanzo di amministrazione", una quota annuale di 40.663,49 euro.

L'ente, pur avendo stanziato, in parte spesa del bilancio di previsione 2021-2023, il disavanzo emerso con riferimento all'annualità 2020, non aveva, tuttavia, provveduto ad adottare immediatamente la prescritta delibera di ripiano.

A seguito dell'approvazione del rendiconto 2021, allineato ai dati della certificazione dei fondi Covid, il Comune registrava, rispetto al 2020, un miglioramento del proprio risultato di amministrazione, conseguendo un disavanzo di 65.625,75 euro.

Soltanto in questa fase, l'ente provvedeva ad adottare la formale delibera di ripiano del disavanzo, prevista dall'articolo 188 del Tuel, prevedendo di recuperare il disavanzo nel triennio preso in considerazione dal bilancio di previsione 2022-2024.

La Corte dei conti ha ritenuto questo piano illegittimo, poichè, con il suo comportamento, l'ente ha adottato un piano di recupero quadriennale (esercizi 2021, 2022, 2023, 2024). Questa operazione non è consentita dalle norme secondo le quali, in caso di emersione di ulteriore disavanzo nel corso del piano di rientro, lo stesso deve essere recuperato all'interno del periodo temporale stabilito, provvedendo a riformulare, con apposita delibera, il piano precedentemente adottato.

I giudici contabili rimarcando la non derogabilità di tali norme, esse non possono, dunque, essere disattese dall'ente, il quale avrebbe dovuto riformulare l'entità del recupero annuale, rimanendo sempre all'interno del periodo 2021-2023 e, quindi, assorbendo, nelle annualità 2022-2023, la quota di ripiano prevista per l'annualità 2024.

In conclusione, la violazione dell'articolo 188 del Tuel, per mancato rispetto del periodo temporale di ripiano del disavanzo accertato a rendiconto 2020, obbliga l'ente ad adottare, entro sessanta giorni dal ricevimento della deliberazione della Corte dei conti, l' apposito atto consiliare di riformulazione del ripiano del disavanzo, nei limiti temporali del piano già adottato per il triennio 2021, 2022, 2023, e ad aggiornare i dati inseriti in Bdap.

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